Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

ancora sulla deducibilità 80% delle spese per cellulari

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Kob

Utente
la risposta 3.4. della circolare 18 giugno 2008, n. 47 torna nuovamente ad occuparsi della deducibilità all'80% delle spese per telefonia mobile.

si tratta, a mio modo di vedere, di una risposta molto importante per una pluralità di ragioni:

1) si ammette esplicitamente la detraibilità delle spese per le ricaricabili e, pertanto, si conferma indirettamente che ai fini della deducibilità del costo per telefonia cellulare non è più richiesto aver sottoscritto un contratto business (o professionale che dir si voglia) con il relativo pagamento della tassa cc.gg. (tanto più che nel caso della ricaricabile non c'è abbonamento);

2) la deducibilità del costo della ricaricabile è subordinata al rispetto di due requisiti: (a) tracciabilità della spesa e (b) inerenza.

(a) sulla tracciabilità della spesa, pochi problemi, basta conservare la ricevuta della ricarica (p.es. bancomat, internet, ecc.) dalla quale risulti che l'ammontare della ricarica riguarda il tal numero di cellulare;
(b) rimane il problema dell'inerenza. Non vi è dubbio che la spesa debba essere inerente per essere deducibile ai fini del reddito e, tuttavia, non potendo documentare in alcun modo il traffico telefonico della ricaricabile il costo si deduce - tout court - all'80% (prerequisito: il numero telefonico è quello del contribuente titolare di p.IVA, mica quello di un parente ...).

Se così è allora tutti i discorsi passati su come conciliare l'utilizzo promiscuo del telefono con il criterio di deducibilità all'80% sono definitivamente superati: il costo della telefonia rileva in ogni caso all'80% (e non al 40% per chi sostiene che nel caso dell'uso promiscuo si debba considerare sempre l'ulteriore abbattimento forfetario del 50%).

peraltro, non credo sia possibile dare una risposta differente: difatti, come si può dimostrare l'inerenza delle telefonate con il cellulare munito solo di scheda ricaricabile? Potrei tranquillamente utilizzarlo per telefonare solo per telefonate extra lavoro e chi mai potrebbe contestarmi l'utilizzo non professionale (ovvero a fini d'impresa)? L'impossibilità di un controllo a posteriori sull'inerenza conferma, a mio modo di vedere (ma credo che oramai anche il Fisco sia allineato su questa posizione), che l'80% (percentuale prevista dei costi per la telefonia) già include l'utilizzo promiscuo (insomma è una presunzione assoluta: una volta tanto una presunzione che in casi normali torna a vantaggio del contribuente).
 
Riferimento: ancora sulla deducibilità 80% delle spese per cellulari

io nn posso che convenire con te, aggiungendo che il legislatore aveva già contemplato la scelta di forfettizzare "a monte" il concetto di inerenza, con ...disinvolto disinteresse alla prova documentale relativa l'effettiva destinazione finale del costo sostenuto.
in sostanza la % di forfetizzazione porta insita in sè la parziale inerenza.
a tutti una buona domenica (sob...) ed una fantastica settimana!
qui caldo, sole e mare, ma nn ancora per me....
ciao banda! a quando?...mah, andateci piano con sto entusiasmo, eh?...veci!...eheheheheh
 
Riferimento: Detrazione Iva cellulari e relative spese di traffico telefonico

Da Donatella:
Premetto chenon ho letto tutti i pareri ma vi dico cosa faccio io.
Ho lo studio a casa e come libero professonista su indicazioni dell'ordine architetti mi hanno consigliato di dedurre il 50% dell'80% sia dell'IVA che del costo. Cioè in pratica il 40% sul totale. Ho anche un programma che mi da in automatico queste indcazioni. Pre-ciso che non ho contratti come professionista ma le utenze sono intestate a me.Che ne pensate?


Risponde Kob:
che stai adottanto un comportamento molto prudente! (non ho scritto sbagliato o corret-to, ma prudente).

Male che vada stai rinunciando ad una parte di costo (il residuto 40%) che potresti de-durti legittimamente.

In caso di controllo, rischi poco o nulla.



Io sono del parere che tu, Kob, puoi dedurre l’80% delle spese sostenute per l’utenza relativa a locali adibiti anche ad abitazione e volendo anche di più, ma altro conto è dire: potresti dedurti legittimamente il residuo 40%.
Io trovo questa tua risposta non solo erronea ma anche pregiudizievole nei confronti di chi potrebbe dedursi illegittimamente l’80% del costo non inerente all’attività professionale.

Pertanto, per rispondere a Donatella, io reputo corretto dedurre:

a) ai fini delle imposte dirette:
per effetto delle disposizioni contenute negli artt. 54, comma 3, del Tuir, dedurre la quota parte di spesa deducibile inerente l’attività professionale sulla base di prova documentale che consenta di poter riferire la spesa anche all’attività professionale.
In assenza di elementi che non consentono di potere oggettivamente determinare la percentuale di deducibilità di tali spese per l’esercizio dell’attività professionale, nella misura forfettariamente prevista del 50% della spesa deducibile.
L’introduzione della limitazione della spesa deducibile all’ 80% non ha abrogato, né reso non applicabili, gli anzicitati articoli del tuir di disciplina della deducibilità dei costi di beni e servizi ad utilizzazione promiscua.
Una norma che consentisse ad un professionista che utilizza in immobile ad uso promiscuo (casa-ufficio) di potersi dedurre dal reddito professionale una spesa sostenuta promiscuamente, alla stessa stregua di altro professionista che la sostiene, invece, per l’utilizzo nello studio professionale, ad esclusivo uso professionale, sarebbe da ritenersi iniqua ed in palese contrasto con l’anzicitata norma.

b) ai fini iva
trattandosi di servizi che non vengono utilizzati esclusivamente per scopi inerenti all'attività, la detrazione è ammessa pro-quota secondo un criterio oggettivo (articolo 19, comma 4) per la quota inerente all’esercizio dell’attività professionale.

Saluti.
 
Ultima modifica di un moderatore:
Riferimento: Detrazione Iva cellulari e relative spese di traffico telefonico

... Io trovo questa tua risposta non solo erronea ...

ok, cercherò di farmene una ragione :D (il mondo è bello perchè vario! eppoi non è che non comprendo la tua posizione ... la comprendo benissimo ... solo che preferisco sposare un'interpretazione più favorevole al contribuente, tanto più che la questione mi sembra abbastanza opinabile anche dopo gli ultimi chiarimenti di prassi dell'AdE!)

... ma anche pregiudizievole nei confronti di chi potrebbe dedursi illegittimamente l’80% del costo non inerente all’attività professionale.

non vedo il pregiudizio per chi "potrebbe dedursi illegittimimamente l'80%" ... male che vada questi ne trae un ... ingiusto profitto :D
 
Riferimento: Detrazione Iva cellulari e relative spese di traffico telefonico

ok, cercherò di farmene una ragione :D (il mondo è bello perchè vario! eppoi non è che non comprendo la tua posizione ... la comprendo benissimo ... solo che preferisco sposare un'interpretazione più favorevole al contribuente, tanto più che la questione mi sembra abbastanza opinabile anche dopo gli ultimi chiarimenti di prassi dell'AdE!)



non vedo il pregiudizio per chi "potrebbe dedursi illegittimimamente l'80%" ... male che vada questi ne trae un ... ingiusto profitto :D


Ma non è nell'ingiusto profitto che risiede il pregiudizio?
Non dirmi che non ti è mai passato per le mani qualche accertamento dell'ade per recupero di costi indebitamente dedotti dal reddito!
Sì, capisco le interpretazioni pro-contribuente - per quelle pro-fisco ci pensano le c.t.(qui da noi è così) - ma non tutte le norme si prestano a
valutazioni di questo tipo. ;-)
Ciao
 
Riferimento: ancora sulla deducibilità 80% delle spese per cellulari

proviamo a ritornare un momento a parlare di Fisco?

Se la risposta 3.4 della circolare 47 del 18.06.2008 ammette la deducibilità del costo della ricaricabile purchè inerente ... ma allora come posso dimostrare l'inerenza?

se è una ricaricabile, allora non c'è contratto e neppure traffico documentato o documentabile ... pertanto, mi sembra logico ritenere che il costo non può che essere che deducibile all'80%! (anche se magari l'ho usata solo per telefonare a mia moglie ... :rolleyes: ). Insomma, certo l'AdE richiama ancora il concetto di inerenza, e però nel caso specifico vorrei vedere come possano dimisotrare che il costo della mia ricaricabile non era inerente.

certo il discorso cambia se - per fare un esempio estremo - mi prendo 10 ricaricabili, con 10 numeri diversi, allora in quel caso per una questione di ragionevolezza potrei essere d'accordo che 9 ricaricabili non sono inerenti ... ma nel caso di una sola ricaricabile il discorso è ben diverso.

altre idee? :confused:
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Alto