Kob
Utente
la risposta 3.4. della circolare 18 giugno 2008, n. 47 torna nuovamente ad occuparsi della deducibilità all'80% delle spese per telefonia mobile.
si tratta, a mio modo di vedere, di una risposta molto importante per una pluralità di ragioni:
1) si ammette esplicitamente la detraibilità delle spese per le ricaricabili e, pertanto, si conferma indirettamente che ai fini della deducibilità del costo per telefonia cellulare non è più richiesto aver sottoscritto un contratto business (o professionale che dir si voglia) con il relativo pagamento della tassa cc.gg. (tanto più che nel caso della ricaricabile non c'è abbonamento);
2) la deducibilità del costo della ricaricabile è subordinata al rispetto di due requisiti: (a) tracciabilità della spesa e (b) inerenza.
(a) sulla tracciabilità della spesa, pochi problemi, basta conservare la ricevuta della ricarica (p.es. bancomat, internet, ecc.) dalla quale risulti che l'ammontare della ricarica riguarda il tal numero di cellulare;
(b) rimane il problema dell'inerenza. Non vi è dubbio che la spesa debba essere inerente per essere deducibile ai fini del reddito e, tuttavia, non potendo documentare in alcun modo il traffico telefonico della ricaricabile il costo si deduce - tout court - all'80% (prerequisito: il numero telefonico è quello del contribuente titolare di p.IVA, mica quello di un parente ...).
Se così è allora tutti i discorsi passati su come conciliare l'utilizzo promiscuo del telefono con il criterio di deducibilità all'80% sono definitivamente superati: il costo della telefonia rileva in ogni caso all'80% (e non al 40% per chi sostiene che nel caso dell'uso promiscuo si debba considerare sempre l'ulteriore abbattimento forfetario del 50%).
peraltro, non credo sia possibile dare una risposta differente: difatti, come si può dimostrare l'inerenza delle telefonate con il cellulare munito solo di scheda ricaricabile? Potrei tranquillamente utilizzarlo per telefonare solo per telefonate extra lavoro e chi mai potrebbe contestarmi l'utilizzo non professionale (ovvero a fini d'impresa)? L'impossibilità di un controllo a posteriori sull'inerenza conferma, a mio modo di vedere (ma credo che oramai anche il Fisco sia allineato su questa posizione), che l'80% (percentuale prevista dei costi per la telefonia) già include l'utilizzo promiscuo (insomma è una presunzione assoluta: una volta tanto una presunzione che in casi normali torna a vantaggio del contribuente).
si tratta, a mio modo di vedere, di una risposta molto importante per una pluralità di ragioni:
1) si ammette esplicitamente la detraibilità delle spese per le ricaricabili e, pertanto, si conferma indirettamente che ai fini della deducibilità del costo per telefonia cellulare non è più richiesto aver sottoscritto un contratto business (o professionale che dir si voglia) con il relativo pagamento della tassa cc.gg. (tanto più che nel caso della ricaricabile non c'è abbonamento);
2) la deducibilità del costo della ricaricabile è subordinata al rispetto di due requisiti: (a) tracciabilità della spesa e (b) inerenza.
(a) sulla tracciabilità della spesa, pochi problemi, basta conservare la ricevuta della ricarica (p.es. bancomat, internet, ecc.) dalla quale risulti che l'ammontare della ricarica riguarda il tal numero di cellulare;
(b) rimane il problema dell'inerenza. Non vi è dubbio che la spesa debba essere inerente per essere deducibile ai fini del reddito e, tuttavia, non potendo documentare in alcun modo il traffico telefonico della ricaricabile il costo si deduce - tout court - all'80% (prerequisito: il numero telefonico è quello del contribuente titolare di p.IVA, mica quello di un parente ...).
Se così è allora tutti i discorsi passati su come conciliare l'utilizzo promiscuo del telefono con il criterio di deducibilità all'80% sono definitivamente superati: il costo della telefonia rileva in ogni caso all'80% (e non al 40% per chi sostiene che nel caso dell'uso promiscuo si debba considerare sempre l'ulteriore abbattimento forfetario del 50%).
peraltro, non credo sia possibile dare una risposta differente: difatti, come si può dimostrare l'inerenza delle telefonate con il cellulare munito solo di scheda ricaricabile? Potrei tranquillamente utilizzarlo per telefonare solo per telefonate extra lavoro e chi mai potrebbe contestarmi l'utilizzo non professionale (ovvero a fini d'impresa)? L'impossibilità di un controllo a posteriori sull'inerenza conferma, a mio modo di vedere (ma credo che oramai anche il Fisco sia allineato su questa posizione), che l'80% (percentuale prevista dei costi per la telefonia) già include l'utilizzo promiscuo (insomma è una presunzione assoluta: una volta tanto una presunzione che in casi normali torna a vantaggio del contribuente).