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ancora sul ravvedimento operoso, compensazione e versamento differenza

l'importo da assoggettare a ravvedimento è tutto, solo che fino alla compensazione si paga la sanzione per omesso f24 a zero, sulla differenza il ravvedimento normale.
cosi perfezioni il tutto e compi il ravvedimento.
la compensazione parziale non fatta alla scadenza è omissione di f24 a zero quindi il tutto è collegato.

ciao
 
...ehm.. e su cifre basse conviene ravvedere il tutto e compensare poi, risparmiando la sanzione f24 a zero.

ciao
 
Ha ribadito il proprio orientamento. Conseguentemente, in aggiunta all’importo del ravvedimento per il contributo omesso, bisogna versare anche € 30.80 per l’omessa presentazione, oltre i 30 giorni lavorativi successivi, del mod. F24 a saldo zero.
Applicazione di sanzione che, tuttavia, non credo sia di generale accettazione nella considerazione che, con la spontanea regolarizzazione (leggi presentazione modello F24) dell’infrazione in assenza di un qualsiasi accertamento, viene eliminata la natura della violazione di tipo sostanziale, viene, cioè, a cadere il pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo, per cui è da ritenere che l’infrazione si modifica in una violazione non formale, ma “meramente formale” e, pertanto, non punibile per effetto dell’art. 6 del D.Lgs 472/1997.
Ma ciò, naturalmente, data l’esiguità dell’importo da versare (€ 30,80) e non avendo alcuno interesse a trattare la questione in sede contenziosa, non sarà mai confermato. Infatti, io per primo, ho sempre versato gli importi per la regolarizzazione dell’omessa presentazione di modello F24 a saldo zero.
Ma ciò che conta e questo è molto importante, è avere ribadito, anche se, credo, fosse chiaro un po' a tutti, che l’importo su cui effettuare il ravvedimento è il residuo tributo da versare, tenuto conto delle compensazioni…

Ciao
T.
 
chiaro.. ma visto che l'f24 andava presentato alla debita scadenza, si rendeva dovuta anche quella sanzione.. che puoi anche non versare, ma che il fisco poi ti manda.
se così non fosse, se ne potrebbe approfittare bellamente per differire i versamenti di un mese.

quello che si diceva (fin da subito) era:
non si capisce perchè se compenso tutto ma presento l'f24 a zero dopo un mese prendo la sanzione per f24 a zero, mentre se lo faccio da furbo e verso solo una differenza, me la cavo con il ravvedimento operoso sulla sola differenza.
non è cosi..
il ravvedimento va fatto su tutto, solo che sulla compensazione è dovuta la sanzione per f24 a zero, sul resto il ravvedimento..
 
sempre che convenga farlo in questo modo.
Su certe cifre conviene calcolare il ravvedimento su tutto l'importo e compensare poi..
 
turi, permettimi:
"Applicazione di sanzione che, tuttavia, non credo sia di generale accettazione nella considerazione che, con la spontanea regolarizzazione (leggi presentazione modello F24) dell’infrazione in assenza di un qualsiasi accertamento, viene eliminata la natura della violazione di tipo sostanziale, viene, cioè, a cadere il pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo, per cui è da ritenere che l’infrazione si modifica in una violazione non formale, ma “meramente formale” e, pertanto, non punibile per effetto dell’art. 6 del D.Lgs 472/1997. "

che il fisco non la consideri cosi mi pare sia pacifico.. la mancata presentazione alla scadenza di f24 a zero o con compensazione parziale non è sanzione formale e la sua presentazione oltre la scadenza non determina automaticamente il passaggio da sostanziale a formale.. per sanare questo bisogna versare la sanzione relativa, o lo fai tu spontaneamente o te la mandano a casa...

Poi di cose opinabili nel ns. fisco ce ne son a josa..
 
Sì, certo che è pacifico che il fisco non la consideri così!
La mia era, infatti, una critica all'A.F... a quella stessa A.F. che, qualche mese prima, aveva disposto la non applicazione delle sanzioni ove il modello F24 a saldo zero veniva presentato entro tre mesi dalla scadenza del termine originario di versamento...
La presentazione spontanea del modello F24 non pregiudica più l'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria per cui, per effetto dell'art. dell'art. 6, comma 5-bis del d.lgs. n. 472, di attuazione dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 212 del 2000, che prevede tra l'altro la non punibilità di quei comportamenti che si traducono in una "mera violazione formale senza alcun debito d'imposta, stabilisce che non sono punibili le violazioni che non pregiudicano l'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria. Attività di controllo che, secondo me, con la presentazione del modello, non viene più pregiudicata... Ma questo sono, molto sinteticamente, solo le mie deduzioni che per farle valere dovrei spendere molto di più di quanto verso col ravvedimento...
Okay, alberto, ora chiudiamo... stammi bene...
Buona serata
T.
 
tanto per andare a pranzo felici:
"niuna impresa può avere cominciamento o fine senza queste tre cose:
senza sapere
senza potere
senza con ardore volere"

anonimo fiorentino 1310
 
Chiedo una delucidazione:
ma la sanzione di cui parlate per la mancata/ritardata presentazione dell'f24 e' il 6%?
grazie
 
con un animato confronto ci si dibatteva su quale base imponibile calcolare il ravvedimento e sulla sanzione per omessa presentazione di f24 a zero.
 
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