Anch'io mi sono trovato a dover studiare la questione in fretta e credo d'aver stabilito i seguenti punti fermi:
- l'iscrizione all'albo delle coop. è obbligatoria sia nel caso di mutualità prevalente sia senza;
- per iscriversi all'albo nella sezione delle coop. a mutualità prevalente lo statuto deve essere conforme alle norme introdotte/modificate con la riforma societaria, altrimenti si perde la mutualità prevalente e si passa nella categoria delle coop. diverse da quelle a mutualità prevalente.
Come corollario del tutto, ho rilevato dal sito di diverse CCIAA che, se l'iscrizione non viene fatta dal notaio che modifica lo statuto, allora può essere fatta trasmettendo il modello C17 allegato ad una pratica base che è il mod. S2.
Questo mi lascia perplesso. Non capisco se questo deriva dal fatto che lo statuto può anche non essere adeguato, con relativa perdita della mutualità prevalente se le norme incluse non rispettano le modifiche legislative, oppure che l'iscrizione non è un'attività a cui è obbligato il notaio in sede di modifica dello statuto. Sono più propenso per questa seconda opzione per via di ulteriori ricerche fatte.