campionario
sul campionario:
Il principio contabile n. 24 emesso dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e ragionieri si occupa del corretto trattamento applicabile ai cosiddetti «materiali promozionali», ovvero di tutti quei costi sostenuti per la progettazione, la produzione e la distribuzione di cataloghi, di espositori e di altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali. In particolare, secondo tale documento, gli oneri relativi a tali beni possono essere, alternativamente, imputati nel conto economico: · della relativa distribuzione; · del periodo in cui si attendono benefici economici derivanti dalla relativa distribuzione. Nello specifico: - il primo criterio (imputazione nel conto economico della relativa distribuzione) deve ritenersi preferibile laddove il materiale promozionale abbia una vita relativamente breve (per esempio nel caso di un dépliant che annunci una svendita); - il secondo criterio (imputazione nel periodo in cui si attendono i benefici economici derivanti dalla distribuzione) è utilizzabile quando l’utilità (vita attesa) del materiale promozionale è relativamente lunga (per esempio, un catalogo di prodotti commercializzati dall’azienda). In quest’ultimo caso, il principio contabile suggerisce l’utilizzo del metodo a quote costanti, a meno che il materiale promozionale abbia un evidente e rilevante effetto sulle vendite del periodo immediatamente successivo alla sua distribuzione (in tale ipotesi, infatti, è preferibile un metodo più accelerato di ammortamento, per esempio a quote decrescenti). L’amministrazione finanziaria è intervenuta in merito al corretto trattamento fiscale applicabile ai prodotti campionario nell’ambito della risoluzione n. 9/746 del 18 maggio 1976. In tal sede, con riferimento a dei campioni concessi in comodato ai commercianti da parte dell’azienda produttrice, è stato sottolineato che «il costo dei suddetti beni può essere portato in deduzione del reddito, quale costo di pubblicità, nell’esercizio in cui la merce esposta risulti completamente deteriorata e inservibile per qualsiasi ulteriore commercializzazione. Solo in tale esercizio, infatti, il costo diviene certo e definitivo in quanto fino ad allora la merce di cui sopra deve considerarsi compresa tra le giacenze di magazzino». Per quanto concerne gli adempimenti formali si ricorda che, al fine di vincere la presunzione di cessione dei beni ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del dpr 10 novembre 1997, n. 441, l’invio del campionario ai clienti deve essere accompagnato dall’emissione di un documento di trasporto (Dtt) recante la causale «campionario in conto visione». In virtù delle indicazioni esposte, si ritiene che i beni-campionario conservati presso i depositi della società debbano essere ricompresi tra i beni rilevanti ai fini della valorizzazione delle rimanenze di magazzino. In tal senso, infatti, il principio contabile n. 16 del Cndcer, considera tali: - (in generale) «. i beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività dell’impresa»; - (nello specifico, tra le altre): «le giacenze di proprietà dell’impresa presso terzi in conto deposito, lavorazione, prova ecc.». In particolare, attraverso la valorizzazione tra le «rimanenze di magazzino», gli oneri in esame vengono «sospesi» con imputazione nel conto economico soltanto in un secondo momento, ovvero sulla base di uno dei due criteri specificati dal principio contabile n. 24.
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