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AIUTO!!!!!Prestazioni gratuite

Re: AIUTO!!!!!nessuno si cimenta?????

e mi sa che hai ragione...

Adempimenti & Obblighi Iva - Cessione di spazi pubblicitari a prezzo inferiore a quello di listino

di Fanelli Roberto in Azienda & Fisco n. 1/1996, pag. 37



Una società che cede spazi pubblicitari pratica, in alcuni casi e in presenza di determinati momenti di particolare crisi economica, prezzi particolarmente vantaggiosi a clienti prestigiosi, allo scopo di conservare il rapporto con il cliente medesimo.

Poiché tali prezzi si discostano molto dal listino normalmente praticato, si chiede di conoscere se la prassi descritta sia conforme alle disposizioni normative che disciplinano la materia. Inoltre, si chiede di sapere se l'eventuale cessione gratuita di spazi pubblicitari sia soggetta all'imposta sul valore aggiunto.



In relazione alla problematica sollevata con il caso in questione, è necessario distinguere l'ipotesi di prestazioni di servizi (tali sono le cessioni di spazi pubblicitari) rese a prezzi inferiori a quelli di listino e prestazioni rese gratuitamente.

Per quanto concerne le prestazioni effettuate a prezzi inferiori rispetto al listino, si osserva che l'art. 13 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che la base imponibile ai fini Iva è rappresentata "dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali". Il riferimento normativo alle "condizioni contrattuali" impone di ritenere corretto l'operato del contribuente che, a fronte di sconti realmente concessi per finalità d'impresa (cioè per non perdere i clienti o per acquisirne di nuovi), fatturi e assoggetti a tassazione il corrispettivo pattuito ed incassato, anche se di gran lunga inferiore ai prezzi normalmente praticati. Un comportamento del genere prolungato nel tempo o applicato nei confronti della maggior parte dei clienti potrebbe anche far sorgere dei "sospetti" in caso di eventuali controlli fiscali; tuttavia, se lo sconto è reale, il comportamento del contribuente non è censurabile, in quanto, come affermato dal citato art. 13 del D.P.R. n. 633/1972, l'Iva non si applica sul valore normale dei beni ma sui corrispettivi praticati "secondo le condizioni contrattuali". Il ricorso al valore normale è limitato, infatti, ai soli casi espressamente previsti dal secondo comma dell'art. 13 (R.M. n. 411241 del 4 settembre 1979, in Codice Iva, IPSOA, sez. 1, art. 13 n. 49).

Per quanto riguarda le prestazioni rese gratuitamente, l'art. 3 del D.P.R. n. 633/1972, in vigore fino al 23 febbraio 1995, stabiliva l'irrilevanza ai fini dell'Iva delle prestazioni di servizi gratuite.

L'art. 16-bis, comma 2, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge n. 85/1995, modificando il citato art. 3, primo comma, ha introdotto una nuova ipotesi di tassazione, stabilendo che "costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o di coloro che esercitano un'arte o una professione o per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione".

L'art. 4 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge n. 507 del 29 novembre 1995 (in Corr. Trib. n. 50/1995, pag. 3511), modificando il citato art. 16-bis, prevede la tassabilità delle prestazioni gratuite soltanto se rese da imprese (pertanto continuano a restare fuori dall'ambito applicativo del tributo le prestazioni gratuite rese da professionisti).

In particolare, il nuovo terzo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che le prestazioni gratuite sono soggette a Iva, a condizione che:

- siano di importo superiore a 50 mila lire;

- l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile;

- siano effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa (si considerano comunque escluse da Iva le seguenti prestazioni di servizi rese gratuitamente: somministrazioni nelle mense aziendali, prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria a favore del personale dipendente).

Pertanto, al fine di stabilire se una prestazione resa gratuitamente deve essere assoggettata a Iva, ferma restando la necessità che si tratti di un'operazione di importo superiore a lire 50.000 e che l'imposta afferente gli acquisti di beni e servizi relativi alla sua esecuzione sia detraibile, deve essere valutato se la stessa sia effettuata per "autoconsumo esterno", e cioè:

- per l'uso personale o familiare dell'imprenditore (o dei soci, in caso di imprese societarie);

ovvero

- per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Ad esempio, se la prestazione gratuita viene resa senza che vi sia alcun collegamento con la finalità di conservare i clienti esistenti ovvero acquisirne di nuovi, la medesima dovrebbe essere considerata come "estranea all'esercizio dell'impresa" (si pensi ad un omaggio fatto ad un conoscente ovvero a pubblicità effettuata senza che possa intravvedersi un "ritorno", nemmeno potenziale, in termini di nuovi clienti). In questo caso quindi, l'operazione dovrebbe essere fatturata o autofatturata al valore normale (che, in presenza di listini, è il prezzo di listino), ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972, come modificato anch'esso, dall'art. 4 del D.L. n. 415/1995. Si tenga presente, ad ogni modo, che la legge di conversione del D.L. n. 415/1995 ha previsto la esclusione da Iva delle "operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo stato o da enti pubblici".

Si potrebbe obiettare che tale sistema sia mal coordinato in raffronto all'ipotesi concernente l'effettuazione di prestazioni con concessione di sconti, in quanto, mentre in questa ipotesi l'Iva si applica (legittimamente) su un valore inferiore al prezzo di listino, nel caso di prestazione gratuita per finalità "estranee" all'esercizio d'impresa il tributo si applica sull'intero valore normale (pari, si è detto, al prezzo di listino). Al riguardo si osserva che quando l'operazione è effettuata per fini "non estranei" all'esercizio d'impresa:

- se la prestazione è a pagamento, l'imposta, in virtù del principio enunciato dal primo comma dell'art. 13, si applica sul corrispettivo contrattualmente pattuito dalle parti;

- se la prestazione è resa gratuitamente (quindi, il corrispettivo pattuito è pari a zero) il tributo non si applica affatto.

Al contrario, quando la prestazione è gratuita ed è destinata ad autoconsumo esterno (cioè è estranea all'esercizio dell'impresa), l'esigenza del legislatore è di evitare che giungano al consumo servizi detassati (per avere il contribuente già detratto l'imposta afferente gli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione). Pertanto, il corrispettivo su cui deve essere applicato il tributo è pari al valore normale, cioè, se esistente, al prezzo di listino.

Fonti normative

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 3, 13
 
Re: AIUTO!!!!!nessuno si cimenta?????

m'ha tratto in errore un commento di renato portale su imposta valore aggiunto "il sole ventiquattrore"... 'rtacc...

buon weekend
 
Re: AIUTO!!!!!nessuno si cimenta?????

Beh devo dire che in questo caso non si tratta di aver ragione, come al solito ste leggi sembrano scritte con il ..... questi avverbi e altre locuzioni..... se vado a prendere il vocabolario per attirbuire un significato a "oppure" trovo tutto e il contrario di tutto!!!!!!!!
Solo che se non interpreto l'articolo come detto non avrebbe ragion d'esserci quel "per finalità estranee all'esercizio dell'impresa"
Comunque per stasera basta!!!!!!
Buon week end a tutti e grazie ancora!!!!
 
Re: AIUTO!!!!!nessuno si cimenta?????

abbiam risolto.. anzi.. hai risolto..

ciao e buon weekend
 
Re: AIUTO!!!!!nessuno si cimenta?????

ho riletto quanto avevo scritto su:
"sono imponibili le prestazioni senza corrispettivo rese a terzi nell'esercizio di imprese purchè:
il valore unitario della prestazione superi i 25,82€
l'imposta sui relativi acquisti sia detraibile"

mi son tratto in inganno da solo

..."nell'" esercizio di imprese..
se son "fuori" dall'esercizio di impresa son imponibili iva in quanto non vi è la finalità di fidelizzare il cliente

visto che il vs intento è quello di fidelizzare il cliente e quindi agite nell'esercizio di impresa non si verifica il terzo presupposto..
1> operazione >25,82€
2) iva a monte detraibile
3) operazione estranea esercizio impresa

e quindi non è soggetta ad iva

ciao
 
Re: AIUTO!!!!!nessuno si cimenta?????

Bello, perché si arriva allo stesso risultato, ma forse in due modi diversi...
Il mio ragionamento parte dal considerare il negozio di obbligazione a pubblicare un'inserzione pubblicitaria a titolo oneroso quale un'operazione imponibile. Essa soggiace all'obbligo di fatturazione per l'art. 3 dpr 633/72, e l'IVA del 20% si applica sul prezzo pattuito.
Trattandosi di una prestazione, nel caso di gratuità si dovrebbe rilevare che l'inserzione:
1) non ha un "costo" intrinseco (pubblico il prodotto editoriale con o senza di esso, e non sostengo costi connessi alla specifica pubblicazione dell'inserzione gratuita) ed
2) è ovviamente connessa all'attività editoriale.
Pertanto il Frizzera la definisce un'operazione "irrilevante ai fini Iva".
La deroga specifica dell'art. 3 ("Le prestazioni indicate [...] ad esclusione delle somministrazioni [...] delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attivita' istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS)") può indurre a far pensare a una ricomprensione delle altre casistiche, ma riguarda a mio giudizio un altro genere di prestazione, poiché (com'è noto a chi lavora nell'editoria e nella comunicazione) una "pubblicità tabellare" è cosa diversa da una generica "operazione di divulgazione pubblicitaria" - prestazione quest'ultima di respiro ben più ampio e che prevede il sostenimento di costi di certo superiori ai 25,82 euro.
In generale posso confessarvi che al mio primo impiego in una casa editrice, il mio Responsabile Amministrativo risolveva il problema considerando le pubblicità omaggio come "sconto in natura" all'interno del contratto pubblicitario oneroso. Infatti, al di là del caso di Alice, è comune che la forza vendita ottenga contratti pubblicitari concedendo al cliente una o più pagine omaggio all'interno di una pianificazione onerosa.
Tuttavia commercialmente è più vantaggioso chiudere un contratto di 8 pagine a 10.000 euro con 2 pagine omaggio (teoricamente 1.250 euro/pagina), piuttosto che uno di 10 pagine a 10.000 euro (1.000 euro/pagina). Questo perché psicologicamente al rinnovo contrattuale ci si ancora a un prezzo/pagina più alto. E' evidente che il trattamento fiscale degli omaggi quali "sconti in natura", in questo caso risolve sia il problema fiscale che quello commerciale.
 
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