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AIUTO - Impedimento compensazioni

ryan_nayr

Utente
Buongiorno,

Scrivo per chiederVi un parere, un consiglio un aiuto ..... insomma un qualche input su come risolvere la seguente situazione:
Premetto che sono contitolare d'azienda che tuttora vanta un credito nei confronti del fisco per circa 40.000 €. (soprattutto IVA).
Tempo addietro ci è stata recapitata dalla Agenzia delle Entrate una cartella di pagamento per circa 18.000 €. ....... avremmo potuto pagare sfruttando il credito di cui sopra e compensare le partite .......... ma la cartella era errata, abbiamo mostrato come l'importo realmente dovuto sia di ca. 12.000 €.
Tuttavia nel frattempo l'Agenzia delle entrate aveva incaricato della riscossione Equitalia ................ ora Equitalia ci chiede si' la cifra corretta ma ci impedisce di utilizzare la compensazione con il credito vantato.
Posso oppormi in qualche maniera?
So' che posso richiedere il rimborso IVA ma vorrei evitare di farlo
Grazie per l'attenzione che vorrete dedicarmi
Saluti
 

Rocco

Utente
Riferimento: AIUTO - Impedimento compensazioni

Infatti attualmente non puoi compensare un debito iscritto a ruolo con i crediti erariali maturati.
Il D.L. 78/2010 (mi pare) consente di fare questo tipo di compensazione; c'è solo un problema: la norma risulta ancora inattuata.
Ciao.
 

ryan_nayr

Utente
Riferimento: AIUTO - Impedimento compensazioni

Ciao e Grazie per l'interessamento,
ciò che io intendevo sottolineare è che se avessi pagato subito i 18.000 richiesti avrei potuto compensare ....... ora invece no ...... benché compensare 18.000 sarebbe stato errato
E' possibile sollevare la questione davanti ad un giudice oppure ad una commisione che costringa l'agenzia delle entrate a riemettere la "prima" cartella ed a rinnovare i termini di scadenza in considerazione di detto errore.
P.S.: per l'attuazione della norma a cui forse ti riferisci sono necessari 180 gg. a partire dal 28.12.10 ed io potrei non averli .............
Ancora Grazia
Ciao
 

Rocco

Utente
Riferimento: AIUTO - Impedimento compensazioni

Ciao e Grazie per l'interessamento,
ciò che io intendevo sottolineare è che se avessi pagato subito i 18.000 richiesti avrei potuto compensare ....... ora invece no ...... benché compensare 18.000 sarebbe stato errato
E' possibile sollevare la questione davanti ad un giudice oppure ad una commisione che costringa l'agenzia delle entrate a riemettere la "prima" cartella ed a rinnovare i termini di scadenza in considerazione di detto errore.
P.S.: per l'attuazione della norma a cui forse ti riferisci sono necessari 180 gg. a partire dal 28.12.10 ed io potrei non averli .............
Ancora Grazia
Ciao
Hai tutte le carte di allora?
Prendi appuntamento con l'ufficio, porta tutte le carte ivi compresa la cartella e la/le dichiarazione/i da dove risultano i crediti che intendi utilizzare in compensazione, fai notare che effettivamente hanno rideterminato l'importo e vedi se riescono ad annullarti la cartella in autotutela e a farti presentare adesso un mod. F24 con la compensazione.
Voglio precisare infine che la compensazione è fattibile se a suo tempo hai ricevuto un avviso bonario (non una cartella) altrimenti non puoi fare nulla.
Ciao.
 

ryan_nayr

Utente
Riferimento: AIUTO - Impedimento compensazioni

Grazie

.......... io ci provo ........ ti terrò informato di come è andata

A presto

Ciao
 
Riferimento: AIUTO - Impedimento compensazioni

Ciao e Grazie per l'interessamento,
ciò che io intendevo sottolineare è che se avessi pagato subito i 18.000 richiesti avrei potuto compensare ....... ora invece no ...... benché compensare 18.000 sarebbe stato errato
E' possibile sollevare la questione davanti ad un giudice oppure ad una commisione che costringa l'agenzia delle entrate a riemettere la "prima" cartella ed a rinnovare i termini di scadenza in considerazione di detto errore.
P.S.: per l'attuazione della norma a cui forse ti riferisci sono necessari 180 gg. a partire dal 28.12.10 ed io potrei non averli .............
Ancora Grazia

Non capisco: perchè affermi che avresti potuto pagare la cartella esattoria con il credito Iva?
E' daL 2001 attendiamo il decreto di attuazione che consenta di compensare una debito derivante da un'iscrizione a ruolo con un credito.
 

Stefano

Utente
Riferimento: AIUTO - Impedimento compensazioni

Infatti attualmente non puoi compensare un debito iscritto a ruolo con i crediti erariali maturati.
Il D.L. 78/2010 (mi pare) consente di fare questo tipo di compensazione; c'è solo un problema: la norma risulta ancora inattuata.
Ciao.


Non consente, Rocco, di fare questo tipo di operazione.
A prescindere dal provvedimento attuativo (la procedura di compensazione volontaria si applica a partire dall’1.1.2011), non sono compensabili i crediti erariali. Possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo, i crediti:
- maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali (es. Comuni, Province e Comunità montane) e degli enti del Servizio sanitario nazionale (es. ASL);
- derivanti da somministrazioni, forniture e appalti;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.
Ciao
 

Stefano

Utente
Riferimento: AIUTO - Impedimento compensazioni

Ciao e Grazie per l'interessamento,
ciò che io intendevo sottolineare è che se avessi pagato subito i 18.000 richiesti avrei potuto compensare ....... ora invece no ...... benché compensare 18.000 sarebbe stato errato
E' possibile sollevare la questione davanti ad un giudice oppure ad una commisione che costringa l'agenzia delle entrate a riemettere la "prima" cartella ed a rinnovare i termini di scadenza in considerazione di detto errore.
P.S.: per l'attuazione della norma a cui forse ti riferisci sono necessari 180 gg. a partire dal 28.12.10 ed io potrei non averli .............
Ancora Grazia

Non capisco: perchè affermi che avresti potuto pagare la cartella esattoria con il credito Iva?
E' daL 2001 attendiamo il decreto di attuazione che consenta di compensare una debito derivante da un'iscrizione a ruolo con un credito.


Ma tu dal 2010 cosa aspettavi se la nuovo procedura ha decorrenza
dal 1.01.2011!
Vedi Cattivelli, io potrei anche essere un mafiosetto, ma altra cosa che tu
non sai è che tu sei un po' ignorantello. Fidati!
 

Rocco

Utente
Riferimento: AIUTO - Impedimento compensazioni

Non consente, Rocco, di fare questo tipo di operazione.
A prescindere dal provvedimento attuativo (la procedura di compensazione volontaria si applica a partire dall’1.1.2011), non sono compensabili i crediti erariali. Possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo, i crediti:
- maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali (es. Comuni, Province e Comunità montane) e degli enti del Servizio sanitario nazionale (es. ASL);
- derivanti da somministrazioni, forniture e appalti;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.
Ciao
Art. 31 c. 1 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010

A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.

Leggiamo bene le norme.

Ciao.
 

Stefano

Utente
Riferimento: AIUTO - Impedimento compensazioni

Art. 31 c. 1 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010

A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.

Leggiamo bene le norme.

Ciao.


Appunto, Rocco, leggiamo bene! :D:D
Quella che riporti tu è fattispecie diversa da quella sollevata dall'utente
Se non ho letto male il contribuente vorrebbe compensare le somme iscritte a ruolo con crediti erariali. E questa nuova procedura è stata introdotta ed è disciplinata dal 2° comma dell'art. 31 del dl 78/2010.
Il 1° comma tratta il divieto di compensazione in presenza di somme iscritte a ruolo.

Leggila un po' più attentamente.
Ciao e buona domenica
 
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