per essere piu' precisi:
Art. 2462.1 - Per le obbligazioni sociali risponde sempre la società con il suo patrimonio, anche se c’è un unico socio.
Art. 2462.2 - L’unico socio, che può essere persona fisica o giuridica, risponde illimitatamente, in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sociali gli sono appartenute, solo quando si verifica una delle seguenti ipotesi:
non sono stati liberati i conferimenti dovuti in sede di costituzione o a seguito di sottoscrizione in caso di aumento del capitale sociale (art. 2464);
non è stata effettuata la pubblicità mediante deposito nel registro delle imprese degli elementi anagrafici dell’unico socio (art. 2470.4), che è un documento a parte rispetto al deposito dell’atto.
Art. 2463 - La società può essere costituita con atto unilaterale (unico socio).
Art. 2464.4 - Il conferimento deve essere effettuato per intero alla sottoscrizione.
Art. 2464.7 - Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni.