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aiutatemi per cortesia

Re: aiutatemi per cortesia x gianni

ma dovrebbe esser cosi.. nn avrebbe senso (oddio, sarebbe un furto) farmi pagare una imposta spettacoli se per questo spettacolo nn incasso nulla.. è vero che mi si potrebbe obbiettare che ho venduto di piu proprio perchè c'era lo spettacolo.. ma nn ho preso biglietto, nn ho aumentato il prezzo, la gente consumava se voleva..
opto per l'ordinario e nn pago alcuna imposta spettacoli..
(certo che per sentir na musica che du palle...hehehe)
ciao, buon lavoro
 
Re: aiutatemi per cortesia x gianni

circolare 165/e 2000 p. 1.3.5.
1.3.5 Determinazione forfettaria della base imponibile
In attuazione dei criteri direttivi dettati dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge delega 3 agosto 1998, n. 288, l'articolo 14 del DPR n.640 del 1972, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo n.60 del 1999, al comma 1, lettera a), ha dettato modalità di determinazione forfettaria della base imponibile, nel caso in cui siano organizzate esecuzioni musicali non dal vivo presso pubblici esercizi con ingresso libero e senza cessioni o prestazioni obbligatoriamente imposte ai partecipanti.
La base imponibile è determinata, in tali ipotesi, nella misura del cinquanta per cento dei proventi conseguiti in occasione dell'evento.
In considerazione, peraltro, della minima rilevanza economica delle attività svolte, l' articolo 14, comma 1, lettera b), del DPR n. 640 del 1972 stabilisce che, per i soggetti che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi complessivi per un importo non superiore a cinquanta milioni di lire, la base imponibile è costituita dal cinquanta per cento di tutti i proventi realizzati.
Si osserva che, in relazione a quest'ultima ipotesi, la determinazione forfettaria della base imponibile è subordinata solo al basso volume di affari conseguito.
È prevista la facoltà di optare per la determinazione della base imponibile nei modi ordinari, esercitando l'opzione secondo le disposizioni del DPR 10 novembre 1997, n. 442, come previsto dall' articolo 4 del DPR n. 544 del 1999.
La determinazione forfettaria della base imponibile cessa di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è superato il limite dei cinquanta milioni anzidetto.
 
x chiudere:

Veronica scrive:

Optando per tale regime, altri miei colleghi che svolgono tale attività mi dicono che bisogna operare una rettifica della detrazione ai fini Iva per i beni ammortizzabili.

corretto!!
 
buongiorno a tutti,spero ci sia qualcuno che abbia voglia di aiutarmi,è importante..
Il mio lavoro consite nel disegnare gioielli,l'ho sempre svolto come dipendente, ora come libera professionista.Sarebbe per me utile,viste le difficoltà iniziali nell'aprire un'attività,poter godere del regime agevolato,purtroppo non posso poichè andrei a proseguire un lavoro precedente..cosa posso fare per non cadere in quello ordinario assai oneroso come tassazioni?Faccio presente che non mi limiterei a vendere solo disegni cartacei, ma anche progetti in 3d e prototipi in cera del gioiello, cosa per me nuova e che prima non era di mia competenza..ho qualche speranza??
 
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