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AIRE e attivita´all estero e rientro temporaneo in Italia

Colleghi,

vorrei sottoporre un caso particolare alla quale sto cercando di trovare una risposta.

Caso: Cittadino Italiano esercitante attivita' in proprio di Agente di Commercio e Consulente Aziendale iscritto all'albo (all´estero esiste questo albo speciale con requisiti quali la laurea, etc.).

Da 7 anni residente in Germania dove ha pagato tutte le tasse e contributi pensionistici e dove ha presentato tutte le dichiarazioni fiscali;

- Nessun rapporto commerciale con l´Italia (nessun cliente italiano o fornitore);
- Mai iscritto AIRE ma effettivamente residente all estero per oltre 183 giorni all anno;
- Residenza anche dai genitori in Italia;
- Unico legame con l'Italia: Auto targa italiana lasciata in Italia;
- Non ha alcuna utenza o contratto in Italia, nessun conto corrente;
- Mai stato sposato e senza figli;
- Nessun Immobile di proprieta';
- Contratto di Affitto all estero, utenze telefoniche,etc.

1.- Il soggetto deve dichiarare qualcosa in Italia?
Secondo il suo commercialista NO perche' secondo il diritto europeo il luogo vero di residenza principale dei suoi affari e' all estero e con l'Italia non vi e'di fatto alcun legame nonostante non sia stata fatta la formalita' dell'AIRE.

2.- Se il soggetto dovesse rientrare in Italia per per oltre 183 giorni per motivi di lavoro per 1-2 anni (per la sua stessa azienda!), come per attivita' di promozione e analisi di mercato in vista di un futuro lancio ma con l'intento nell'anno successivo di ritornare all estero o cedere l'attivita', come dovrebbe comportarsi dal punto di vista fiscale e pratico verso i due paesi?

3.- Se il soggetto un giorno volesse comprare in Italia un immobile (abitazione principale) in vista di un futuro rientro utilizzando i fondi regolarmente incassati e dichiarati all estero, andrebbe incontro a problemi con il fisco italiano?
 

Rocco

Utente
Se non è iscritto all'AIRE, e dunque iscritto nelle anagrafi della popolazione residente, si considera residente in Italia (art. 2 c. 2 TUIR) ragion per cui dovrebbe dichiarare in Italia tutti i redditi ovunque prodotti.
Sarei curioso di capire, infine, quale sarebbe il "diritto europeo" di cui parla il commercialista...
Saluti.
 
Grazie per l´intervento.

Per capire chi è un soggetto fiscalmente residente è necessario chiarire a quali soggetti si riferisce il legislatore e quali requisiti devono possedere tali soggetti per rientrare nella disposizione del comma 1 dell’art. 3 Tuir.

Tale risposta viene fornita dal comma 2 dell’art. 2 del Tuir, nel quale si afferma che sono considerate residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (i cd. “183 giorni”) sono:

  • iscritte nelle anagrafi comunali della popolazione residente;
  • hanno il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 43, comma 1 c.c.;
  • hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 43, comma 2 c.c.
Queste condizioni devono essere verificate contemporaneamente? La risposta è no, in quanto il verificarsi di una sola di esse fa sì che il soggetto, seppur presente all’estero in maniera stabile, sia ancora considerato fiscalmente residente in Italia e pertanto rientri nel disposto di cui all’art. 3 (articolo, è bene ricordarlo, nel quale si indica che il soggetto fiscalmente residente in Italia deve assoggettare a tassazione i proventi del proprio lavoro ovunque prodotti).

Sempre più spesso capita che il soggetto che vive all’estero, magari iscritto nelle liste del Comune estero, sia ancora iscritto nell’anagrafe della popolazione residente; ebbene, tale condizione comporta per l’Agenzia la ripresa dei redditi prodotti all’estero. Tale situazione fa sorgere una condizione nella quale il soggetto è considerato residente in tutti e due gli Stati e, per dirimere la questione, occorre fare riferimento all’art. 4 della Convenzione OCSE, che prevede criteri particolari in merito alla doppia residenza. Tali criteri, detti “Tie Breaker Rules”, sono elencati in maniera gerarchica, nel senso che il criterio successivo si applica solamente se il criterio precedente non è stato in grado di dirimere la situazione.
Secondo il Modello di convenzione OCSE una persona fisica residente in due Stati contraenti è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente (1° criterio). Se ha una abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali). Se non si può determinare lo Stato nel quale ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la persona non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente (2° criterio). Se soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità (3° criterio). Se ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo (4° criterio).

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Pertanto, pur essendo per l´ordinamento italiano l´AIRE un requisito nazionale per poter collegare una residenza, essendo la Germania un paese in White List, avendo il soggetto in esame un contratto di affitto nel paese estero ed il centro dei suoi affari all estero, oltre ad aver vissuto nel paese ed aver pagato i contributi, questo dovrebbe essere considerato secondo i criteri OCSE, detti “Tie Breaker Rules”, residente pienamente nel paese estero e pertanto dichiarare tutti i redditi solamente in tale paese.
 

Rocco

Utente
Le convenzioni OCSE non sono "diritto europeo", ecco perché non riuscivo a capirne il nesso.
In caso di doppia residenza (effettivamente avevi sottolineato che eri residente in Germania, ma non avevo focalizzato bene) vale il tuo ragionamento.
Aggiungo infine che nel caso il fisco italiano voglia controllare la tua posizione, deve provare la residenza fiscale in Italia, non essendo sufficiente l'iscrizione all'AIRE.
Saluti.
 
Gentile Rocco,

grazie per il tuo contributo, effettivamente le convenzioni OCSE son bel oltre il "diritto europeo" :)

Ad 1) Dalla lista degli elementi di fatto e di diritto presentati sopra, ritieni che pur volendo mantenere la residenza italiana (per ovvi motivi relativi all assistenza sanitaria etc), debbano essere fatti altri accorgimenti per scongiurare qualunque rischio?

Ad 2) e 3), come affronteresti questi due punti?

Cari saluti e buona domenica.
 

Rocco

Utente
Con riferimento al punto 2) dovresti aprire partita IVA in Italia e dichiarare i redditi percepiti in Italia. In questo caso dovrai far valere la residenza in Italia qualora fosse il fisco tedesco a bussare alla tua porta. Tieni presente in proposito che le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia con gli altri paesi (Germania compresa) si rifanno al modello OCSE.
L'acquisto di un immobile in Italia potrebbe (il condizionale è d'obbligo) costuituire un elemento per il fisco italiano da considerare per un'eventuale controllo.
In generale direi però che il mantenimento della doppia residenza ti espone alla probabilità di essere attenzionato dal fisco dei due paesi.
Saluti.
 
Ti ringrazio nuovamente per il contributo.

Ad 2) non essendoci affari o attivita´con l´Italia e avendo inoltre la contribuzione pensionistica da portare avanti in Germania, oltre al pagamento carico / scarico delle tasse e contributi dei precedenti periodi di imposta, non vi sarebbe una altra soluzione piu´vantaggiosa per il contribuente? In effetti sarebbe un distaccamento temporaneo atto a far crescere l´attivita´ aziendale e la libera professione.

Personalmente credo si possano verificare due scenari:

2.1. Se il soggetto mantenesse l´attivita´all estero e la doppia residenza, e ad esempio nell anno 2019 passerebbe piu tempo di 183 giorni in Italia, potrebbe essere che essendo lui residente in entrambi gli stati, i due Stati possano "contendersi" l´imposizione finendo poi in una situazione di imposizione "concorrente" secondo le Convenzioni contro le doppie imposizioni.
In un certo senso, la Germania farebbe valere il periodo di 1-2 anni come "proprio e continuazione dell attivita precedentemente constituita" e ´dall´altro lato l´Italia come una nuova attivita´economica.

A questo punto credi che vista della situazione particolare i due stati vadano a contendersi la imposizione con il meccanismo dei crediti di imposta oppure seguendo i principi della Tie Breaker Rules" art. 4.?

In questo caso, in caso di pretesa da parte dell´Italia in futura sede di accertamento, i contributi pensionistici e le tasse verrebbero corrisposte all estero e all´Italia, per il perido di imposta spetterebbe la differenza.

oppure

2.2 essendo che l´attivita´di libera professione di consulenza (dove oltretutto in Germania esiste un Albo apposito) di fatto e´da anni legalmente all´estero e senza alcuna connessione con l´Italia, considerando che nulla cambierebbe dal punto di vista di diritto e di fatto (la residenza permanente abitativa resterebbe all´estero) troverebbe quindi applicazione alla lettera la convenzione OSCE della "Tie Breaker Rules" art. 4.? In questo caso la piena imposizione contributiva e fiscale resterebbe in Germania.

Ad 3) il commercialista del contribuente ha dichiarato che se la somma con la quale si andra´a comprare l´immobile in Italia e´comunque rilevabile dalle dichiarazioni tedesche, nulla potra´venir contestato in capo al contribuente in quanto trattasi di utili legalmente gia´tassati e che il contribuente dovra´comunque pagare tasse quali IMU, etc.
 

Silvia F

Utente
Poiché l'argomento non è lontanissimo dal mio, mi permetto di inserirmi:

Buona sera a tutti,
La mia situazione è la seguente:

Sono italiana ma con un Permesso C risiedo in Svizzera da 7 anni.
Ho ricevuto un'offerta per un lavoro a partita iva in uno studio d' Architettura a Milano.
Vorrei accettare il lavoro senza dover rinunciare al mio Permesso di soggiorno svizzero, mantenendo quindi la mia residenza in Svizzera
Per la Svizzera posso accettare il lavoro dichiarando le mie entrate e pagando i contributi come se lavorassi in territorio elvetico.
Ma in Italia come funziona?
Un lavoratore estero senza partita IVA italiana come può fatturare?
Dovrei comunque pagare i contributi in Italia?
Grazie dell'attenzione
 
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