<HTML>Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere defini come interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
L'intervento stesso é considerato di trasformazione urbanistica, soggetto a concessione edilizia e sottoposto al pagamento di oneri accessori. Attraverso questi interventi é possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente:
* demilizione e contestuale ricostruzione;
* facciate, modifica;
* finestre, nuova apertura;
* mansarda, realizzazione mediante innalzamento del tetto;
* ricostruzione, previa demolizione;
* servizi igienici, inserimento;
* scala, inserimento;
* scantinato, soffitta, sottotetto, adeguamento abitativo;
* solaio, realizzazione.
Infatti, per concludere, la legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 2, comma 2, lett. a) ha ampliato il ventaglio delle spese per interventi sugli immobili che danno diritto alla detrazione.
Saluti</HTML>