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Agevolazione fiscale lavoratori impatriati

Fez87

Utente
Buongiorno a tutti,

Ritengo di avere diritto all'agevolazione fiscale (reddito tassato al 30%), ma avrei bisogno di conferma e consigli su come procedere. La mia situazione è la seguente:

– mi sono trasferito ed ho iniziato a lavorare come impiegato in Gran Bretagna nel Maggio 2018.
– mi sono iscritto AIRE tardivamente, nell'Ottobre 2018 e l'effettiva iscrizione AIRE cade a Marzo 2019 (secondo art.16 com.3 DL n.22/19).
– ho presentato dichiarazione dei redditi in Italia per l’anno 2018 perché non ero iscritto AIRE e di conseguenza considerato fiscalmente residente in Italia.
– sono tornato in Italia ed ho iniziato a lavorare come impiegato il 16 Marzo 2020.

Il DL n.34/19 estende l’agevolazione ai non iscritti AIRE e a coloro che non sono stati residenti in Italia nei due precedenti periodi di imposta: nel mio caso il 2019 come iscritto AIRE e il 2018 fornendo documentazione come prova del centro degli interessi all'estero.
Ho diritto all'agevolazione fiscale (reddito tassato al 30%)? Quale documentazione devo fornire all'Agenzia delle Entrate per dimostrare che ero fiscalmente residente in Gran Bretagna nel 2018 (contratto di lavoro, contratto di affitto, ricevute fiscali di abbonamenti, acquisti, ecc.?). Qualche caso simile al mio?

Grazie dell'aiuto.
 

Rocco

Utente
Per la legge italiana (art. 2 c. 2 del TUIR) il requisito dei due periodi di imposta (di residenza all'estero) non viene rispettato poiché essendosi il contribuente iscritto all'AIRE ad ottobre 2018 è da considerarsi fiscalmente residente in Italia in quanto iscritto nell'anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta.
L'art. 5-ter del Dlgs 147/2015 stabilisce però che per coloro che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo al 2019 possono fruire del beneficio fiscale purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni, nel caso de quo stipulata tra l'Italia e la Gran Bretagna.
Questo significa che se Lei ha trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2020 e, in base alla legge inglese, poteva (già) nel 2018 ritenersi fiscalmente residente in Gran Bretagna, Lei si considererebbe fiscalmente residente in entrambi i Paesi e in tal caso il "conflitto" di residenza andrà risolto sulla base di quanto stabilito dall'art. 4 c. 2 della Convenzione. Se in applicazione della Convenzione Lei risultasse residente in Gran Bretagna (già) nel 2018 allora potrà applicare il beneficio, in caso contrario no.
Tenga conto che, data la particolarità della questione, Le consiglierei di proporre preventivamente istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate per conoscere il suo parere in merito perché, in mancanza, è da ritenere che l'applicazione del beneficio Le verrà verosimilmente contestata e dovrà poi instaurare un contenzioso per far valere le Sue ragioni.
Saluti.
 
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