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Agenzia Entrate e ius postulandi

C

Claudio Cutrano

Ospite
<HTML>A mente dell’art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 546, l’Ufficio del Ministero delle Finanze nei cui confronti è proposto ricorso sta in giudizio direttamente o tramite l’Ufficio contenzioso della Direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.
L’art. 12 stesso decreto esenta l’Ufficio del Ministero delle Finanze dall’obbligo di essere rappresentato da un difensore abilitato.
Appare già evidente che la norma violi l’art. 86 c.p.c. in riferimento agli artt. 1, 7 e 33 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e all'art. 60 del R.D. n. 37 del 1934, nella parte in cui deroga al principio che la parte può stare in giudizio personalmente solo ove in possesso dei requisiti necessari per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito e che la rappresentanza e difesa, dinanzi a qualsiasi giudice speciale, è consentita soltanto ai soggetti iscritti nell'albo speciale (art. 60, comma quarto, del R.D. n. 37 del 1934 citato), salvo che norme di legge non dispongano diversamente (Cass. Civ., SS.U.U., Sent. n. 7399 del 28 luglio 1998 - rv 517563).
Dalla lettura delle norme citate, però, non risulta diversamente disposto né alcuna deroga specifica all’esercizio del “ius postulandi” da parte del Direttore dell’Ufficio periferico o dell’Ufficio Contenzioso della Direzione regionale o compartimentale.
Così come non risulta espressamente disciplinata la modalità di conferimento dell’incarico ad altro funzionario del mandato di assistenza in sede di trattazione orale e della subdelega alla rappresentanza processuale della P.A.
E’ ovvio che sia istituzionalmente delegato al Direttore dell’Ufficio (periferico o del Contenzioso) il potere rappresentativo della A.F., ma non che lo stesso possa essere delegato ad altro funzionario subordinato senza le sacramentalità tipiche dell’atto devolutivo dei relativi poteri.
Ne consegue il dubbio di nullità assoluta di ogni e qualsiasi procedimento tributario in cui la costituzione in giudizio dell’Ufficio risulti sottoscritta da un Funzionario e non dal Direttore dell’Ufficio e/o senza la prova del mandato ad litem.
Ulteriore motivo di dubbio sorge, ancora, a seguito della avvenuta attivazione delle Agenzie fiscali, con effetto dal 1° gennaio 2001.
Le Agenzie fiscali, a mente della decreto legislativo 30 settembre 1999 n. 300, emesso in armonia alla delega di cui all’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, sono Enti con personalità giuridica di diritto pubblico autonoma e perfettamente distinta dal Ministero delle Finanze.
Le stesse hanno piena ed ampia autonomia di gestione sul piano organizzativo, regolamentare, di bilancio e contabile e del personale dipendente.
Il personale dipendente del Ministero delle Finanze è stato trasferito alle dipendenze dirette delle Agenzie fiscali.
Il rapporto di lavoro con questi ultimi sarà disciplinato da un contratto specifico nell'ambito della Funzione pubblica sulla scorta di una contrattazione integrativa aziendale di secondo livello la cui definizione è demandata ad ogni Agenzia.
Nelle more di tale definizione, il personale alle dipendenze, al 31 dicembre 2000, del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate specificatamente elencato nell’Allegato C del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, è stato inserito nel ruolo provvisorio previsto dall’art. 74, comma primo, del citato d.lgs. 300/99 e distaccato provvisoriamente presso la Agenzia delle Entrate.
Il progetto di riforma, che lo stesso Ministro Visco sostiene essere strutturato secondo lo schema anglo sassone "principal-agent”, ha attuato pertanto una netta distinzione di competenze e funzioni fra Ministero delle Finanze ed Agenzia delle Entrate, attribuendo e lasciando relitti, al primo, meri compiti di elaborazione delle politiche fiscali, di indirizzo, di monitoraggio e di vigilanza, trasferendo alla seconda tutti i rapporti giuridici, poteri e competenze (art. 57 del d.lgs. 300/99 citato) attribuendo alla stessa tutte le funzioni concernenti la amministrazione, la riscossione ed il contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze (art. 62 stesso decreto).
Occorre poi rifarsi al successivo art. 72 che, in tema di rappresentanza in giudizio, prevede che le Agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
L’art. 10 del d.lgs. 546/92 definisce come parte processuale, oltre al ricorrente, l’Ufficio del Ministero delle Finanze che ha emanato o non ha emanato l’atto soggetto ad impugnazione e, solo ove si tratti di un Centro di Servizio, l’Ufficio delle Entrate cui spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
Dal 1° gennaio 2001, però, non è più un Ufficio del Ministero delle Finanze ad emanare l’atto, bensì un Ente pubblico da questo diverso e distinto né esiste più il Centro di Servizio II.DD. e II. in quanto trapassato, per le sue funzioni, alla costituita Agenzia delle Entrate e, soprattutto, senza più un proprio organico di personale.
La Agenzia delle Entrate, pur essendole stata trasferita la titolarità di tutti i rapporti giuridici prima spettanti al Ministero, non è però un Ufficio periferico della A.F. né può ritenersi titolare della “legittimatio ad causam” se non per i procedimenti già pendenti e nei quali si attua a favore della prima una successione processuale “ad universum ius” (art. 110 c.p.c.).
Cosa ben diversa è, invece, i nuovi procedimenti relativi ad atti emanati o non emanati da un Ufficio locale della Agenzia delle Entrate e fra questi da ritenersi compresi, anche, gli Uffici delle Entrate già attivati i quali agiscono ed operano in forza dei compiti, funzioni e competenze delegate dalla legge di riforma ad un Ente pubblico autonomo e distinto dal Ministero.
Lo stesso art. 11 dello stesso decreto prevede, d’altra parte, che la possibilità di stare in giudizio direttamente o tramite l’Ufficio Contenzioso della Direzione regionale o compartimentale “ad esso sovraordinata”, spetti solo al Ministero delle Finanze (comma secondo) o all’Ente locale (comma terzo).
Per Ente locale, lo stesso Ministero delle Finanze, con C.M. n. 98/E-II-3-1011 del 23 aprile 1996 della Direzione Affari Generali e Contenzioso tributario, aveva già espressamente chiarito che doveva intendersi “il comune o la provincia, ovvero la regione, in relazione ai tributi di rispettiva competenza”, non certo alcun altro Ente pubblico autonomo e con personalità giuridica diversa dalla A.F., prevedendo inoltre che lo stesso potesse stare in giudizio legalmente <<per il tramite degli organi competenti alla rappresentanza, previsti dal proprio ordinamento>> (cioè, ai sensi dell'art. 36 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, per il comune, il sindaco o il suo delegato; per la provincia il presidente della provincia o il suo delegato; per la regione il presidente della regione o il suo delegato).
Ciò premesso occorre verificare se, nella fattispecie, la Agenzia delle Entrate possa realmente considerarsi “parte processuale” e se, per i giudizi pendenti, debbano applicarsi le disposizioni dell'art. 300 c.p.c., anche in relazione che l’originario procuratore, costituitosi per la A.F., sia venuto meno.
Per gli stessi procedimenti e per quelli successivi alla attivazione dell’Agenzia delle Entrate, se la rappresentanza in giudizio di quest’ultima debba essere esercitata tramite l’Avvocatura dello Stato ovvero, vista la espressione legislativa “può avvalersi”, anche tramite un procuratore esterno in possesso del “ius postulandi”.</HTML>
 
F

Fabio Carrirolo

Ospite
<HTML>La rappresentanza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate è assicurata, in forza di protocollo d'intesa dell'8 marzo di quest'anno, dall'Avvocatura dello Stato: "...l’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai
sensi dell’art. 43 del Testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611 e successive modificazioni, secondo le modalità definite
nell’unito Protocollo d’intesa e conferisce al Direttore mandato per la
sottoscrizione dello stesso.
La presente delibera ha effetto dal 1° marzo 2001.
La prosecuzione del rapporto sarà oggetto di valutazione triennale
congiunta da parte dell’Agenzia e dell’Avvocatura."
Per quanto riguarda lo ius postulandi e l'assistenza tecnica nel giudizio tributario di primo e secondo grado, è vero che mancano delle norme di coordinamento tra il corpus legislativo-regolamentare e i vari provvedimenti nei quali si definisce l'organizzazione della nuova "Amministrazione Finanziaria" e il D. Lgs. n° 546/1992, sicché si deve procedere ancora in via interpretativa. Chiaro che chiunque può sollevare tali eccezioni in sede contenziosa: per il momento, la loro valutazione è affidata alla sensibilità dei giudici. E' vero però che, dato che il processo tributario è, almeno formalmente, un processo per l'impugnazione di atti, l'Ufficio resistente nel giudizio avanti la Commissione Provinciale non dovrà necessariamente intervenire (considerando anche la naturale "cartolarità" di tale processo). Ci sarebbero semmai problemi più rilevanti nei gradi di giudizio successivi, qualora dovesse rifiutarsi l'appello sottoscritto dall'Ufficio e approvato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.</HTML>
 
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Fabio Carrirolo

Ospite
<HTML>La rappresentanza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate è assicurata, in forza di protocollo d'intesa dell'8 marzo di quest'anno, dall'Avvocatura dello Stato: "...l’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 43 del Testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni, secondo le modalità definite nell’unito Protocollo d’intesa e conferisce al Direttore mandato per la sottoscrizione dello stesso. La presente delibera ha effetto dal 1° marzo 2001. La prosecuzione del rapporto sarà oggetto di valutazione triennale congiunta da parte dell’Agenzia e dell’Avvocatura."
Per quanto riguarda lo ius postulandi e l'assistenza tecnica nel giudizio tributario di primo e secondo grado, è vero che mancano delle norme di coordinamento tra il corpus legislativo-regolamentare e i vari provvedimenti nei quali si definisce l'organizzazione della nuova "Amministrazione Finanziaria" e il D. Lgs. n° 546/1992, sicché si deve procedere ancora in via interpretativa. Chiaro che chiunque può sollevare tali eccezioni in sede contenziosa: per il momento, la loro valutazione è affidata alla sensibilità dei giudici. E' vero però che, dato che il processo tributario è, almeno formalmente, un processo per l'impugnazione di atti, l'Ufficio resistente nel giudizio avanti la Commissione Provinciale non dovrà necessariamente intervenire (considerando anche la naturale "cartolarità" di tale processo). Ci sarebbero semmai problemi più rilevanti nei gradi di giudizio successivi, qualora dovesse rifiutarsi l'appello sottoscritto dall'Ufficio e approvato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.</HTML>
 
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