Salve a tutti ......un dilemma s potete aiutarmi vene sarei molto grata..
Le modifiche in materia di Credito al Consumo sono volte ad accrescere gli strumenti di tutela dei consumatori e prevedono nuovi requisiti per l'accesso all'attività di credito al consumo tra cui un capitale minimo di 120.000 €
....ora ad oggi un agente in attività finanziaria che opera in fomra di ditta individuale..e vuole costituire una srl...deve farlo con il capitale minimo già previsto dalla riforma del governo oppure puo' costituirsi con capitale minimo di € 10.000,00?
questo è il disegno di legge:
Intermediari finanziari
Le norme in materia di Credito al Consumo approvate prevedono specifiche modifiche alla figura dell'intermediario finanziario:
- innalzamento del capitale minimo per gli intermediari finanziari diversi dalle banche (iscritti nel solo elenco generale di cui all’art. 106 TUB);
- la costituzione di organismi di categoria incaricati della gestione degli elenchi per i soggetti non vigilati (gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi).
Inoltre, il finanziatore risponderà in solido per i danni cagionati dagli agenti di cui si avvale.
Disciplina degli intermediari finanziari
Per gli intermediari finanziari non bancari iscritti nel solo elenco di cui all’articolo 106 del TUB, (attualmente sottoposti ai controlli dell’Ufficio Italiano Cambi) la riforma prevede:
- l’innalzamento del requisito di capitale sociale minimo (portandolo da cinque a dieci volte quello di 120 mila euro richiesto dal codice civile per le s.p.a.), con la possibilità per il Ministro dell’economia di individuare soglie superiori in relazione all’attività svolta. Tali previsioni, oltre a rafforzare le garanzie patrimoniali per gli intermediari della specie, realizzano l’obiettivo di scoraggiare l’iscrizione nell’elenco di soggetti che non abbiano un serio progetto imprenditoriale, riducendone verosimilmente il numero in maniera significativa (al 31.12.2006 erano iscritti nel solo elenco generale di cui all’art. 106 TUB 1.681 soggetti);
- l’introduzione di poteri regolamentari dell’Ufficio Italiano Cambi concernenti l’organizzazione delle forme di commercializzazione. Sarebbe in tal modo possibile richiedere agli intermediari di assicurarsi che i soggetti incaricati della promozione e del collocamento dei propri prodotti siano affidabili e agiscano nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili (sulla falsariga di quanto già possibile con riguardo alle banche e agli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 107 del TUB).
Disciplina degli intermediari finanziari non vigilati
Le modifiche riguardano le norme primarie che disciplinano gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi (rispettivamente, d.lgs. n. 374/1999 e l. n. 108/1996) e sono volte a:
- innalzare i livelli di professionalità;
- rafforzare i controlli per l’ammissione all’esercizio delle attività anche attraverso organismi espressione dell’autoregolamentazione.
Tali modifiche garantiranno comunque un accesso non eccessivamente difficoltoso all’elenco, al fine di evitare il diffondersi di attività finanziaria abusiva.
Agenti in attività finanziaria
La nuova disciplina prevede:
- Organismo di rappresentanza rappresentativo delle associazioni di categoria degli agenti, delle banche e degli intermediari finanziari, incaricato di provvedere alla tenuta dell’elenco dei soggetti abilitati e a tutti i connessi adempimenti.
- Condizioni per l'iscrizione più stringenti che tengano conto della professionalità ed esperienza effettiva; l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dell’eventuale responsabilità professionale; incompatibilità con l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi.
- Responsabilità attraverso l'obbligo dell’agente di rispondere dei danni causati dai soggetti di cui a qualsiasi titolo si avvalga per lo svolgimento della propria attività.
Mediatori creditizi
Sono introdotti specifici requisiti di forma giuridica (società di capitali) e capitale minimo (pari a quello delle s.p.a.).
È prevista la costituzione di un organismo rappresentativo delle associazioni di categoria dei mediatori, delle banche e degli intermediari finanziari, incaricato di provvedere alla tenuta dell’elenco dei soggetti abilitati e a tutti i connessi adempimenti. Le condizioni per l’iscrizione prevedono più stringenti requisiti di esperienza o, in alternativa , una prova valutativa, l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dell’eventuale responsabilità professionale e l'incompatibilità con l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria.
..qualcuno puoi delucidarmi in merito....
Le modifiche in materia di Credito al Consumo sono volte ad accrescere gli strumenti di tutela dei consumatori e prevedono nuovi requisiti per l'accesso all'attività di credito al consumo tra cui un capitale minimo di 120.000 €
....ora ad oggi un agente in attività finanziaria che opera in fomra di ditta individuale..e vuole costituire una srl...deve farlo con il capitale minimo già previsto dalla riforma del governo oppure puo' costituirsi con capitale minimo di € 10.000,00?
questo è il disegno di legge:
Intermediari finanziari
Le norme in materia di Credito al Consumo approvate prevedono specifiche modifiche alla figura dell'intermediario finanziario:
- innalzamento del capitale minimo per gli intermediari finanziari diversi dalle banche (iscritti nel solo elenco generale di cui all’art. 106 TUB);
- la costituzione di organismi di categoria incaricati della gestione degli elenchi per i soggetti non vigilati (gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi).
Inoltre, il finanziatore risponderà in solido per i danni cagionati dagli agenti di cui si avvale.
Disciplina degli intermediari finanziari
Per gli intermediari finanziari non bancari iscritti nel solo elenco di cui all’articolo 106 del TUB, (attualmente sottoposti ai controlli dell’Ufficio Italiano Cambi) la riforma prevede:
- l’innalzamento del requisito di capitale sociale minimo (portandolo da cinque a dieci volte quello di 120 mila euro richiesto dal codice civile per le s.p.a.), con la possibilità per il Ministro dell’economia di individuare soglie superiori in relazione all’attività svolta. Tali previsioni, oltre a rafforzare le garanzie patrimoniali per gli intermediari della specie, realizzano l’obiettivo di scoraggiare l’iscrizione nell’elenco di soggetti che non abbiano un serio progetto imprenditoriale, riducendone verosimilmente il numero in maniera significativa (al 31.12.2006 erano iscritti nel solo elenco generale di cui all’art. 106 TUB 1.681 soggetti);
- l’introduzione di poteri regolamentari dell’Ufficio Italiano Cambi concernenti l’organizzazione delle forme di commercializzazione. Sarebbe in tal modo possibile richiedere agli intermediari di assicurarsi che i soggetti incaricati della promozione e del collocamento dei propri prodotti siano affidabili e agiscano nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili (sulla falsariga di quanto già possibile con riguardo alle banche e agli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 107 del TUB).
Disciplina degli intermediari finanziari non vigilati
Le modifiche riguardano le norme primarie che disciplinano gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi (rispettivamente, d.lgs. n. 374/1999 e l. n. 108/1996) e sono volte a:
- innalzare i livelli di professionalità;
- rafforzare i controlli per l’ammissione all’esercizio delle attività anche attraverso organismi espressione dell’autoregolamentazione.
Tali modifiche garantiranno comunque un accesso non eccessivamente difficoltoso all’elenco, al fine di evitare il diffondersi di attività finanziaria abusiva.
Agenti in attività finanziaria
La nuova disciplina prevede:
- Organismo di rappresentanza rappresentativo delle associazioni di categoria degli agenti, delle banche e degli intermediari finanziari, incaricato di provvedere alla tenuta dell’elenco dei soggetti abilitati e a tutti i connessi adempimenti.
- Condizioni per l'iscrizione più stringenti che tengano conto della professionalità ed esperienza effettiva; l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dell’eventuale responsabilità professionale; incompatibilità con l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi.
- Responsabilità attraverso l'obbligo dell’agente di rispondere dei danni causati dai soggetti di cui a qualsiasi titolo si avvalga per lo svolgimento della propria attività.
Mediatori creditizi
Sono introdotti specifici requisiti di forma giuridica (società di capitali) e capitale minimo (pari a quello delle s.p.a.).
È prevista la costituzione di un organismo rappresentativo delle associazioni di categoria dei mediatori, delle banche e degli intermediari finanziari, incaricato di provvedere alla tenuta dell’elenco dei soggetti abilitati e a tutti i connessi adempimenti. Le condizioni per l’iscrizione prevedono più stringenti requisiti di esperienza o, in alternativa , una prova valutativa, l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dell’eventuale responsabilità professionale e l'incompatibilità con l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria.
..qualcuno puoi delucidarmi in merito....