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agenti e ritenuta d'acconto

tecno1

Utente
Buongiorno,
ricevo 2 fatture da due agenti per delle vendite che abbiamo fatto grazie a loro, ma ancora non li abbiamo"agganciati" all'Enasarco, come agenti della nostra casa mandante.
In una fattura viene applicata la ritenuta del 23% sul 50% dell'imponibile, sull'altra viene applicato il 20% sul 100%.
In entrambe le fatture è riportata l'occasionalità della prestazione.
Sono corrette entrambe?
La ritenuta può essere differente?
Grazie.
 

Rocco

Utente
Se la prestazione è di intermediazione, anche occasionale, va applicata la ritenuta di acconto del 23% sul 50% dell'imponibile.
Saluti.
 

tecno1

Utente
Quindi chi mi ha applicato il 20% sul 100% dell'imponibile ha sbagliato?
Se ha già emesso fattura sono comunque responsabile anche io dell'"errore" oppure solo chi emette fattura?
Grazie.
 

Rocco

Utente
Quello di operare (correttamente) la ritenuta di acconto (in questo caso) e poi di versarla all'erario sono obblighi che incombono esclusivamente sul sostituto d'imposta, a prescindere da ciò che viene indicato in fattura dal sostituito.
Saluti.
 

tecno1

Utente
No lo devo ancora pagare e, interpellato sull'argomento, mi ha giustificato la cosa in quanto non legati ancora ad Enasarco e trattandosi di prestazione occasionale, l'aliquota è al 20% sul totale.
Il fatto è che ricontrollando, anche una vecchia fattura è stata trattata allo stesso modo e non ci siamo posti il problema.
Posso fare qualcosa a tal proposito?

Il dubbio mi è venuto in quanto per la stessa situazione, in contemporanea ho ricevuto due fatture emesse in maniera diversa......... quale è corretta ? e soprattutto non dovrebbero saperlo loro come vanno emesse?? Dobbiamo sempre essere noi a far notare la cosa e ad aggiustarla?
Cosa accade se pago quanto indicato e verso l'aliquota indicata in fattura?
Grazie.
 

Rocco

Utente
1) l'iscrizione Enasarco nel caso in questione non c'entra nulla;
2) la prestazione eseguita, seppur occasionale, è comunque una prestazione di intermediazione commerciale e in quanto tale il sostituto d'imposta deve applicare l'art. 25-bis del DPR 600/73 e non l'art. 25.
Saluti.
 
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