Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

acconti 2005

Scusa Sabina, ma questi benedetti acconti sono dovuti da tutti?
Oppure se ne può fare a meno?
Grazie
 
ISTRUZIONI MINISTERIALI IRAP *********
Il versamento in acconto dell’IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per le imposte
sui redditi. Per i soggetti IRES, pertanto, l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004 è dovuto in misura pari al 99 per cento dell’importo indicato nel rigo IQ101 – sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66 – e va versato in due rate:
– la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo
del periodo oggetto della presente dichiarazione, vale a dire entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’ esercizio,
versano la prima rata di acconto entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o, se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Si fa presente che il versamento della
prima rata non è dovuto se d’importo non superiore a euro 103. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti
termini con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo.
– la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo di imposta.
È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. Ferma restando, in tal caso, l’applicazione,
ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell’art. 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.
***********

Per l'acconto IRES le informazioni le trovi alla pagina 113 delle istruzioni ministeriali.

:) Silvietta
 
Siete un pò distratti!!!!!

La misura dell'acconto a cui mi riferisco è per l'anno 2005!!!!!!!

Per il 2004 no problem!

Riprovateci!
 
Risoluzione 76 del 27.05.04

OGGETTO Istituzione dei codici tributo da utilizzare per il versamento, mediante il modello "F 24", del saldo, del primo e del secondo acconto e delle sanzioni dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES). Articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80

TESTO
L'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, contenente la delega al
Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del
sistema fiscale statale, ha modificato la disciplina dell'imposizione sul
reddito delle societa', introducendo una nuova imposta denominata "IRES".
L'articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344, in
attuazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, ha introdotto, con effetto dal 1 gennaio 2004, le modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Al fine di consentire il versamento delle somme dovute a titolo di
IRES, secondo le modalita' previste dalle disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono istituiti i seguenti codici tributo:

> "2001" denominato: "IRES - Acconto prima rata ";

> "2002" denominato: "IRES - Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione";

> "2003" denominato: "IRES - Saldo";

> "8918" denominato: "IRES - Sanzione pecuniaria".


Nella compilazione del modello di versamento "F 24" i codici tributo sopra menzionati devono essere esposti nella "Sezione Erario", con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento espresso nella forma "AAAA".
Si precisa, inoltre, che anche per il versamento degli interessi
maturati per il pagamento in forma rateale degli importi dovuti a titolo d'imposta sul reddito delle societa', puo' essere utilizzato il codice tributo "1668" denominato "Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili".


Buon Lavoro.
:) Silvietta
 
Alto