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Accesso Regime Forfetario e Decorrenza Cessazione Partecipazione Società di Persone

mirkr93

Utente
Buongiorno a tutti,
l'anno è iniziato con una serie di circostanze sfortunate.
A causa dell'inerzia del notaio l'atto di cessazione per donazione in qualità di socio di società di persone SAS (con conseguente trasformazione della società in SRL) avvenuto in data 19 dicembre è stato trasmesso soltanto il 29 dicembre e "protocollato" dalla Camera di Commercio soltanto oggi 02 gennaio 2026.
Ai fini dell'adesione al regime forfettario la causa ostativa viene considerata rimossa dal giorno della stipula dell'atto, di trasmissione alla Camera di Commercio oppure soltanto una volta protocollato?
Nell'ultimo caso non sarebbe pertanto possibile accedere al regime forfetario per tutto il 2026, mentre nei primi due lo sarebbe.
Non sono riuscito a trovare indicazioni in merito, qualcuno potrebbe chiarirmi questo dubbio?
Grazie mille
 
A mio avviso la data rilevante sarebbe quella del 19/12 poiché è a tale data (stipula dell'atto) che si forma il consenso delle parti (art. 1376 c.c.).
In ogni caso, nel dubbio, anche volendo considerare rilevante la data del 02/01/2026 il regime forfetario potrà essere adottato, nel rispetto degli altri requisiti di legge, sempre nel 2026 ma successivamente a tale data.
Nella circolare AdE n. 10/E/2016, alle pagg. 14-15 si legge che "... La relazione illustrativa chiarisce in proposito che 'Il riferimento alla contemporaneità per la verifica della causa ostativa impedisce l’accesso al regime a coloro che detengono partecipazioni in costanza di applicazione del regime. Pertanto, è possibile accedere al regime nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta prima dell’inizio di una nuova attività che da diritto all’accesso al regime forfetario. Conseguentemente, nel caso di inizio attività, è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario. Analogamente, non è preclusa l’applicazione del regime forfetario nelle ipotesi in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell’attività per la quale il regime è stato applicato. ..."
E ancora "...Pertanto, in coerenza con quanto affermato anche nella relazione illustrativa, se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d’imposta nel quale si intende applicare il regime di favore, la causa di esclusione non opera, perché lo stesso soggetto non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell’esercizio."
Saluti.
 
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