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Accesso al periodo di comporto

sanig89

Utente
Buongiorno a tutti,
sono assunta da maggio 2019 in una cooperativa di multiservizi. Purtroppo da giugno ho scoperto di avere un tumore e sono oggi sotto terapie salvavita. Al 30 settembre ho terminato i 180 giorni di calendario di malattia certificati, generati da patologie diverse e in periodi non continuativi, dall'ultimi evento di malattia aperta negli ultimi 36 mesi (in realtà erano tutti negli ultimi 24 mesi) e vorrei quindi adesso accedere al periodo di comporto.
Rifacendomi al CCNL nel settore multiservizi rilevo:

Art.36 - Periodo di comporto
1. Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
a. 180 giorni di calendario con malattia continuativa certificata in un anno solare, inteso come l’arco temporale di 360 giorni calcolati a ritroso partendo dall’ultimo evento di malattia;
b. In caso di malattia per sommatoria, cesserà per l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto nel complesso, durante i 36 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia, 180 giorni di calendario di malattia certificati, anche generati da patologie diverse e/o per periodi non continuativi.
c. per le malattie di particolari gravità, intendendosi per tali le patologie oncologiche, sclerosi multipla e cirrosi epatica certificate, la conservazione del posto, su richiesta del lavoratore e dietro presentazione di comprovante certificazione medico-sanitaria, è da considerarsi estesa a 720 giorni di assenza di calendario per malattia – consecutivi o per sommatoria – da calcolarsi entro l’arco temporale di 48 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia.
2. I periodi di aspettativa saranno considerati neutri ai fini del calcolo del periodo di comporto e del trattamento economico.
3. Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso, salvo quanto previsto dall’art.7 della Legge n.604/1966.
4. Alla scadenza dei termini sopra indicati l’azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
5. Ove l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso. 6. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.
7. La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata al periodo di tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposta al contratto medesimo.

Art.37 - Trattamento economico per malattia e retribuzione
1. Durante il periodo di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva dell’indennità erogata dall’INPS come di seguito indicato:
a. per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a quattro eventi morbosi in ragione d'anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre), ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b. al 75% della retribuzione giornaliera lorda a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto per i giorni di malattia dal 4° al 45° giorno;
c. l’azienda è tenuta a indennizzare fino ad un massimo di 45 giorni di malattia nel corso di un anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre);
d. in caso di gravi patologie certificate da documentazione medico-ospedaliera (vedi art.36 c.1,lettera c) l’azienda integrerà l’indennità erogata dall’INPS fino al 100% della retribuzione giornaliera globale di fatto per un massimo di 180 giorni di calendario in un anno;
2. Per retribuzione giornaliera è da intendere la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art.25 del presente CCNL. 3. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall’INPS. 4. Ai lavoratori assunti con contratto a termine, l’integrazione aziendale sarà corrisposta per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l’indennità economica di malattia da parte dell’INPS e, comunque, non oltre la scadenza del predetto contratto.


Mi sembra dunque di capire che ho ancora 540 giorni di conservazione del posto a cui posso accedere e mi sembra anche di capire che siano non retribuiti, o sbaglio?
Il malattia richiesta dal medico è scaduta il 30/09/2023. E' necessario inviare una richiesta ufficiale per questo periodo, corredata di documentazione medica e non fare rinnovo di malattia?
Vi ringrazio anticipatamente per la pazienza.
 

domenico_

Utente
Buongiorno a tutti,
sono assunta da maggio 2019 in una cooperativa di multiservizi. Purtroppo da giugno ho scoperto di avere un tumore e sono oggi sotto terapie salvavita. Al 30 settembre ho terminato i 180 giorni di calendario di malattia certificati, generati da patologie diverse e in periodi non continuativi, dall'ultimi evento di malattia aperta negli ultimi 36 mesi (in realtà erano tutti negli ultimi 24 mesi) e vorrei quindi adesso accedere al periodo di comporto.
Rifacendomi al CCNL nel settore multiservizi rilevo:

Art.36 - Periodo di comporto
1. Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
a. 180 giorni di calendario con malattia continuativa certificata in un anno solare, inteso come l’arco temporale di 360 giorni calcolati a ritroso partendo dall’ultimo evento di malattia;
b. In caso di malattia per sommatoria, cesserà per l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto nel complesso, durante i 36 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia, 180 giorni di calendario di malattia certificati, anche generati da patologie diverse e/o per periodi non continuativi.
c. per le malattie di particolari gravità, intendendosi per tali le patologie oncologiche, sclerosi multipla e cirrosi epatica certificate, la conservazione del posto, su richiesta del lavoratore e dietro presentazione di comprovante certificazione medico-sanitaria, è da considerarsi estesa a 720 giorni di assenza di calendario per malattia – consecutivi o per sommatoria – da calcolarsi entro l’arco temporale di 48 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia.
2. I periodi di aspettativa saranno considerati neutri ai fini del calcolo del periodo di comporto e del trattamento economico.
3. Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso, salvo quanto previsto dall’art.7 della Legge n.604/1966.
4. Alla scadenza dei termini sopra indicati l’azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
5. Ove l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso. 6. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.
7. La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata al periodo di tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposta al contratto medesimo.

Art.37 - Trattamento economico per malattia e retribuzione
1. Durante il periodo di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva dell’indennità erogata dall’INPS come di seguito indicato:
a. per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a quattro eventi morbosi in ragione d'anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre), ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b. al 75% della retribuzione giornaliera lorda a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto per i giorni di malattia dal 4° al 45° giorno;
c. l’azienda è tenuta a indennizzare fino ad un massimo di 45 giorni di malattia nel corso di un anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre);
d. in caso di gravi patologie certificate da documentazione medico-ospedaliera (vedi art.36 c.1,lettera c) l’azienda integrerà l’indennità erogata dall’INPS fino al 100% della retribuzione giornaliera globale di fatto per un massimo di 180 giorni di calendario in un anno;
2. Per retribuzione giornaliera è da intendere la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art.25 del presente CCNL. 3. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall’INPS. 4. Ai lavoratori assunti con contratto a termine, l’integrazione aziendale sarà corrisposta per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l’indennità economica di malattia da parte dell’INPS e, comunque, non oltre la scadenza del predetto contratto.


Mi sembra dunque di capire che ho ancora 540 giorni di conservazione del posto a cui posso accedere e mi sembra anche di capire che siano non retribuiti, o sbaglio?
Il malattia richiesta dal medico è scaduta il 30/09/2023. E' necessario inviare una richiesta ufficiale per questo periodo, corredata di documentazione medica e non fare rinnovo di malattia?
Vi ringrazio anticipatamente per la pazienza.
Salve, ti è possibile indicare con precisione il ccnl a te applicato?, sono titubante in quanto la norma contrattuale sopra segnalata non riguarda il ccnl coop multiservizi.

Saluti
 

sanig89

Utente
Perdonami non sono un asso in materia. Nel contratto viene riportato CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI CON MANSIONE DI PULIZIERE
 

domenico_

Utente
Perdonami non sono un asso in materia. Nel contratto viene riportato CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI CON MANSIONE DI PULIZIERE
Nessun problema, leggi con l'attenzione dovuta l'allegato per quanto riguarda la parte d'interesse.

Saluti
 

Allegati

sanig89

Utente
Nessun problema, leggi con l'attenzione dovuta l'allegato per quanto riguarda la parte d'interesse.

Saluti
Quindi mi sembra di capire che, considerando che ho accumulato 180 giorni malattia, potrei stare in malattia fino al 270esimo giorno con retribuzione al 50%, usufruire di ulteriori 90 giorni di conservazione del posto senza retribuzione e poi di 4 mesi di aspettativa senza retribuzione?
 

domenico_

Utente
Io avevo precedentemente letto questo:
https://www.conflavoro.it/ccnl/contratto-nazionale-multiservizi/
Fa riferimento a un altro settore?
Gentile sanig89, quando scrivi: Nel contratto viene riportato CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI , si presume che nella lettera/contratto di assunzione si fa rinvio al ccnl PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI.

A questo devi fare riferimento e non ad altro diverso ccnl.
 

sanig89

Utente
Quindi ho diritto ad un anni di conservazione del posto di lavoro (di cui 180giorni di malattia e gli ulteriori 180giorni non retribuiti) e 4 mesi di aspettativa non retribuita?
La legge 53/2000 non mi viene incontro con due mesi di congedo non retribuito?
 
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