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accertamento ici 2011 terreno fabbricabile

Gent.mi Esperti,
innanzitutto mi presento, mi chiamo Pierluigi, e Vi ringrazio per avermi accolto nel Vostro utilissimo Forum.
Vi disturbo per un quesito fiscale relativo ad un accertamento ICI che ho ricevuto nei giorni scorsi dall'ufficio tributi del Comune in cui risiedo.
La questione e' in questi termini: nell'anno 2003 sono diventato comproprietario al 50% con mio fratello di un terreno agricolo ereditato dal nonno; a seguito di richiesta di variante al PRG detto terreno e' diventato fabbricabile nel 2008; a partire dal 2008 e' stata pagata l' ICI per terreno fabbricabile sulla base della tabella "valori medi aree fabbricabili" emanata dal Comune desumendo da queste una base imponibile di 49.000; il 30.03.2011 ho deciso di acquistare da mio fratello il suo 50% e, sulla base delle valutazioni affidate ad un tecnico imparziale, abbiamo indicato sul rogito notarile il valore di euro 34.500 per il suo 50%(pertanto il valore complessivo del terreno veniva stimato 69.000 euro); il comune, dopo aver visionato il rogito, ha applicato l'imposta sulla base imponibile di 69.000 per l'anno 2011; controllando la famosissima legge 504 art.5 comma 5 si evince che il valore imponibile deve risultare al 01.01.2011 e, a quella data, il valore da indicare era per me quello desunto dalle tabelle ovvero 49.000 (dal momento che in quella data non esisteva ancora alcuna stima o contratto di compravendita), ma l'ufficio ha obbiettato che, dovendosi pagare l'ICI in data successiva a quella del rogito io dovevo imputare il valore desunto dal rogito! cosa ne pensate? ci sono, a Vostro avviso gli elementi per ricorrere o e' meglio lasciar perdere? tenete presente che stiamo parlando di una cifra piuttosto bassa (in totale 130 euro circa tra tributo, sanzione e interessi). Vi ringrazio in anticipo per il Vostro cortese parere! pierluigi
 
secondo me se tu stai nei valori da loro deliberati non possono accertati un maggior valore anche se risulta dall'atto di acquisto..

art.59 comma 1 D.Lgs. 446/97
g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
 
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Ciao Pluto!Ti ringrazio per la risposta, ma purtroppo non e' cosi! In presenza di una valutazione, stima o rogito il Comune puo' benissimo prendere questi valori ai fini imponibili in quanto questa valutazione diviene quella "in comune commercio"! Il punto sta nel fatto che questa valutazione e', a mio avviso, quella al 01.01. come previsto dalla legge 504 indipendentemente dal fatto che successivamente nel corso dell' anno ci siano state variazioni del valore venale in comune commercio...
 
il comune dando dei valori minimi si obbliga a rispettarli autolimitandosi
....non può voler la botte piena e la moglie ubriaca...


circolare minfinanze 296/e 31/12/1998
3) Determinazione del valore delle aree fabbricabili (comma 1, lettera g, dell'articolo 59)
Come rilevasi anche dal facsimile di regolamento suggerito nella circolare n. 101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" n. 96 del 27 aprile 1998) la fissazione, da parte del Comune, dei valori delle aree fabbricabili, ai sensi della lettera g) del primo comma dell'articolo 59 del decreto legislativo 446/97, non può avere altro effetto che quello di una autolimitazione del potere di accertamento Ici, nel senso che il Comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita nel regolamento comunale.


comunque l'1/1 è 1/1

e poi il valore del rogito è sul 50% non sul 100%....se in comproprietà ci fosse stato uno con l'1% e gli davi 5000 per togliertelo dai piedi, cosa faceva il comune, ti valutava il terreno 500.000 euro?
 
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