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Accertamento fatture soggettivamente inesistenti

Rocco

Utente
Lascia veramente perplessi l'assunto dell'Ade che riconosce che le operazioni sono esistenti, mi pare di capire, e non vorrebbe prendersi la responsabilità di archiviare il tutto, pur avendo il potere di farlo benissimo e non "scaricare" la responsabilità sul giudice tributario, costringendo il contribuente ad adire il contenzioso.
Premesso questo, le operazioni soggettivamente inesistenti sono quelle operazioni realmente avvenute ma nelle quali chi emette la fattura è soggetto diverso dal reale cedente/prestatore. In tal caso viene riconosciuta la deduzione del costo ma è dovuta l'IVA afferente a tale operazione.
Qui la partita si gioca sull'onere probatorio a carico delle parti. Infatti in caso di operazioni soggettivamente inesistenti è in primis l'amministrazione finanziaria a dover dimostrare, anche in via presuntiva, l'interposizione (fittizia) del soggetto emittente la fattura e laddove tale onere, secondo il giudice tributario, risulti soddisfatto, il contribuente deve dimostrare che non sapeva o non avrebbe potuto sapere che fosse coinvolto in una frode. Il fatto che il contribuente debba usare un minimo di diligenza prima di porre in essere le operazioni non è assolutamente previsto dalla legge ma è solo una "creazione" giurisprudenziale nazionale, tant'è vero che la giurisprudenza comunitaria ritiene che l'acquirente non è tenuto a svolgere "indagini" di alcun genere sul conto del cedente/prestatore.
Da quanto indicato nella discussione mi sembra di capire che l'Ade abbia poco in mano per assolvere all'onere probatorio a suo carico, ragion per cui anch'io consiglierei di presentare ricorso e di lasciar stare la strada dell'accertamento con adesione.
Saluti.
 
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