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accertamento da redditometro

anto

Utente
Dopo aver ricevuto accertamento da redditometro nel giugno 2013, chiedo all'Ade l'accertamento con adesione per effettuare il contraddittorio e presentare prove relative a dati errati e indicazioni di altri redditi (anni accertati 2007 e 2008). Oltre ai dati informo l'Ade che il 2007 non rientra nell'accertamento (non è stata presentata dichiarazione dei redditi perché era stato stipulato un contratto di associazione in partecipazione con il coniuge). L'Ade accetta di non considerare l'anno 2007, ma nel verificare il reddito familiare per l'anno 2008 lo stesso risulta non congruo, a questo punto mi dice che o aderisco oppure posso fare ricorso alla Ctp.
Devo accogliere la loro proposta oppure andare avanti e incentrare il ricorso sull'annullabilità dell'atto di accertamento visto che non vi sono due anni accertabili come da normativa?
Chiedete altre informazioni
Saluti
 
Se per il 2007 non è stata presentata la dichiarazione l'annualità è accertabile eccome entro il 2013...bisogna capire sulla base di cosa l'Ade accetta di "sgravare" l'anno 2007.
In linea di diritto l'avviso di accertamento sembra essere legittimo con riferimento alle annualità 2007-2008, mi pare di capire.
Nel merito della questione, cioè se chiudere la partita in adesione ovvero impugnare l'avviso di accertamento, bisognerebbe conoscere le carte.
Saluti.
 
L'Ade prende in esame il reddito familiare, in questo caso il coniuge ha presentato la dichiarazione per il 2007 il quale risulta non più accertabile, allora ritiene che per il 2008 visto la non congruità, risulta soggetto ad accertamento e richiede le maggiori imposte.
Questa è stata la proposta fatta verbalmente dal funzionario dandomi una sorta di prendere o lasciare (dopo due incontri non vi è traccia di verbale scritto).
· l'articolo 8, comma 1, ultimo periodo del "nuovo" TUIR, prevede che
"Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.".
In sostanza, inserendo le disposizioni prima contenute nel comma 2 dell'articolo 62 del "vecchio" TUIR nell'articolo 60 del "nuovo" TUIR – rientrante nel titolo contenente le regole di determinazione dell'IRPEF - è stata confermata l'indeducibilità dei compensi erogati per il lavoro prestato o per l'opera svolta dall'imprenditore (e dai suoi familiari).
L'unica possibilità per il ricorso riguarda l'esonero dalla dichiarazione dei redditi del soggetto sottoposto ad avviso di accertamento.
Nel caso aderissi alla loro proposta mi potresti indicare se vi è un importo minimo che l'Ade può utilizzare per determinare le rate di mutuo (non sono state consegnate le ricevute dei pagamenti).
Saluti
 
Grazie lo stesso, cercherò in qualche modo di decidere.
Comunque, puoi dirmi se per le rate del mutuo, non presentando ricevute di pagamento possono utilizzare un importo minimo?
Saluti
 
Grazie lo stesso, cercherò in qualche modo di decidere.
Comunque, puoi dirmi se per le rate del mutuo, non presentando ricevute di pagamento possono utilizzare un importo minimo?
Saluti

Le rate del mutuo sono dati di spesa certi, l'eventuale dato (errato) dell'ufficio potrebbe essere comunque confutato dal contribuente mediante l'esibizione dell'e/c bancario ovvero delle ricevute di pagamento.
Saluti.
 
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