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Accertamento con adesione immobile commerciale

Amaranto

Utente
Certo, se sono 22 anni non è nei 5 anni...

Rispondere in solido non vuol dire non poter pagare uno o l' altro...se non andate d'accordo paga chi cede per primo, e se non cede nessuno ci andate di mezzo tutti e due...
Quindi se nessuno va a definire verrà emessa cartella nei confronti di tutte le parti o soltanto nei miei confronti?
 

STUDIOCEL

Utente
La cartella la invieranno ad uno, il primo intestatario del ruolo, all' altro invieranno una comunicazione che vale come notifica..
 

Amaranto

Utente
Certo, se sono 22 anni non è nei 5 anni...

Rispondere in solido non vuol dire non poter pagare uno o l' altro...se non andate d'accordo paga chi cede per primo, e se non cede nessuno ci andate di mezzo tutti e due...
"Ci andate di mezzo tutti e due" vuol dire che le eventuali cartelle verranno ripartite tra tutte le parti in causa ?
 

Rocco

Utente
Purtroppo l'ufficio in questo tipo di accertamenti (o, meglio, di rettifica ai fini dell'imposta di registro) può ricorrere al cd. "metodo comparativo" previsto dall'art. 51 c. 3 del DPR 131/86 prendendo ad cazzum un atto notarile di compravendita dove più o meno l'immobile oggetto di compravendita è similare a quello di cui all'atto di compravendita accertato.
Di fronte a questa tipologia di atti ho sempre proposto ricorso dimostrando che i mezzi di prova offerti dall'ufficio erano inidonei a legittimare la pretesa e che (in molti casi) l'avviso di rettifica era illegittimo per difetto di motivazione poiché l'atto preso a comparazione non era allegato a quello notificato nonostante l'ufficio ribadisse che vi era riprodotto il "contenuto essenziale" previsto dalla legge (art. 52 c. 2-bis) DPR 131/86) per cui sotto tale profilo, secondo loro, l'atto era legittimo. Il giudice tributario, naturalmente, era di diverso avviso.
Non ho mai ottenuto l'annullamento dell'atto in mediazione tributaria, figuriamoci se te lo annullano in sede di accertamento con adesione, dove al più la pretesa può essere solo ridotta.
Saluti.
 

Amaranto

Utente
Purtroppo l'ufficio in questo tipo di accertamenti (o, meglio, di rettifica ai fini dell'imposta di registro) può ricorrere al cd. "metodo comparativo" previsto dall'art. 51 c. 3 del DPR 131/86 prendendo ad cazzum un atto notarile di compravendita dove più o meno l'immobile oggetto di compravendita è similare a quello di cui all'atto di compravendita accertato.
Di fronte a questa tipologia di atti ho sempre proposto ricorso dimostrando che i mezzi di prova offerti dall'ufficio erano inidonei a legittimare la pretesa e che (in molti casi) l'avviso di rettifica era illegittimo per difetto di motivazione poiché l'atto preso a comparazione non era allegato a quello notificato nonostante l'ufficio ribadisse che vi era riprodotto il "contenuto essenziale" previsto dalla legge (art. 52 c. 2-bis) DPR 131/86) per cui sotto tale profilo, secondo loro, l'atto era legittimo. Il giudice tributario, naturalmente, era di diverso avviso.
Non ho mai ottenuto l'annullamento dell'atto in mediazione tributaria, figuriamoci se te lo annullano in sede di accertamento con adesione, dove al più la pretesa può essere solo ridotta.
Saluti.
Quindi se un Notaio schizofrenico stipula a 150.000 al metro contrariamente al range indicato dall'Osservatorio (ad esempio da 900 a 1600 al metro) vale quello del Notaio schizofrenico. Siamo in Italia, tutto può essere. Almeno la sanzione può essere dilazionata con rate trimestrali ?
 

Rocco

Utente
Se l'Ufficio effettuasse rettifiche di valore considerando i (soli) valori OMI sarebbe perdente in partenza, visto che la giurisprudenza ha affermato nel tempo che tali valori, da soli, non possono legittimare una pretesa impositiva.
Detto questo, in risposta al quesito posto il contribuente può fruire della definizione agevolata delle (sole) sanzioni ex art. 17 c. 2 Dlgs 472/97, con versamento in un'unica soluzione, dunque non rateizzabile, e impugnare l'atto limitatamente al tributo oppure qualora ritenga la pretesa fondata potrà prestare acquiescenza (all'intero atto) ex art. 15 Dlgs 218/97, versando gli importi dovuti in un'unica soluzione ovvero in rate trimestrali.
Saluti.
 
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