<HTML>Dalle istruzioni ministeriali:
Nel punto 21 vanno indicate le somme diverse da quelle esposte nel precedente punto 20.
Ad esempio, va indicata la riduzione del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese (se nel punto 16 è indicato il codice “E”), vanno indicati gli eventuali compensi d’importo inferiore a L. 50.000, pari a euro 25,82, di cui al terzo comma dell’art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, la quota delle provvigioni non soggette a ritenuta (50 per cento o 80 per cento) e le somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percipienti per conto dei committenti, preponenti o mandanti.</HTML>