Il contribuente che nella dichiarazione 730 presentata riscontra errori od
omissioni (es. l’omessa o la parziale indicazione di oneri deducibili o di oneri per
i quali spetta la detrazione d’imposta), la cui correzione comporta un maggior
rimborso o un minor debito, può presentare una dichiarazione integrativa
Il
modello 730, nel quale deve essere barrata l’apposita casella “730 integrativo”,
deve essere presentato, entro il 31 ottobre 2005, esclusivamente ad un CAFdipendenti
anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto
d’imposta.
Il contribuente che presenta la dichiarazione integrativa allo stesso Caf a cui
ha presentato la dichiarazione originaria deve esibire la sola documentazione
relativa all’integrazione effettuata necessaria al Caf per il controllo di conformità.
Se l’assistenza era stata prestata dal sostituto d’imposta o da un altro Caf, il
contribuente deve esibire tutta la documentazione.
Il CAF conseguentemente:
- rilascia la ricevuta, modello “730-2 per il CAF”, attestante l’avvenuta
presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione;
- elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale barra
l’apposita casella “integrativo” e lo consegna all’assistito, entro il 15 novembre
2005, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa;
- fa pervenire, entro la medesima data del 15 novembre 2005, il modello
730-4 integrativo al sostituto d’imposta che effettua il conguaglio a credito sulla
retribuzione erogata nel mese di dicembre;
7
- trasmette all’Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 31
dicembre 2005, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli
730/2005.