Riferimento: 730/04 - errore in recupero edilizio.
Mi spiace, ma nel tuo caso non si può fare proprio più nulla.
Ormai la risoluzione del 14.02.2007 n. 24 ha sancito definitivamente il principio in base al quale o si fa l'integrativa a favore entro l'anno, oppure nisba (non è ammessa neppure istanza di rimborso).
Oggetto:
Istanza di interpello ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
ALFA ASSICURAZIONI SPA
Sintesi:
La risoluzione chiarisce che il contribuente non puo' correggere o integrare
la dichiarazione a proprio favore oltre i termini fissati dall'articolo 2,
comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998.
La possibilita' di emendare la dichiarazione nel piu' ampio termine previsto
per la presentazione dell'istanza di rimborso, riguarda esclusivamente le
ipotesi in cui non esistono norme che disciplinano i tempi e le modalita' di
rettifica della dichiarazione.
Testo:
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione
dell'articolo 2, commi 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322 e dell'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' stato esposto il seguente
QUESITO
La Alfa Assicurazioni S.p.a. (d'ora innanzi, Alfa) acquisto' nel corso
del periodo d'imposta 1998 alcuni titoli obbligazionari del valore nominale
di lire 27.500.000.000 (pari ad euro 14.202.564,72).
I suddetti titoli, nei successivi periodi d'imposta, sono stati
dapprima svalutati e successivamente rivalutati, ai soli fini civilistici, e
al momento della cessione, avvenuta nel periodo d'imposta 2003, l'istante ha
realizzato una minusvalenza, a suo dire, fiscalmente deducibile.
Tale minusvalenza non e' stata, pero', indicata nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta 2003. La Alfa chiede, pertanto, di
conoscere se ai fini del recupero delle imposte versate in eccesso a causa
della mancata deduzione possa presentare una dichiarazione integrativa ai
sensi dell'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998 oppure
un'apposita istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. n. 602
del 1973.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene possibile la presentazione di una dichiarazione
integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998,
nella quale l'imponibile sara' rideterminato tramite una variazione in
diminuzione pari alla minusvalenza fiscale, evidenziando, pertanto, un
credito per le maggiori imposte versate, da chiedere a rimborso.
Tale istanza sarebbe alternativa ad una richiesta di rimborso
presentata ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Premesso che il presente interpello non ha per oggetto la
deducibilita' ai fini fiscali della minusvalenza realizzata dall'istante, si
ritiene che la soluzione interpretativa proposta dal contribuente non possa
essere condivisa.
Gia' con circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002 e' stato chiarito come
la dichiarazione integrativa che evidenzi esiti favorevoli per il
contribuente, presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del d.P.R.
n. 322 del 1998 (aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del d.P.R. 7
dicembre 2001, n. 435) non possa essere presentata decorso il termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Con la suddetta circolare e' stato precisato, infatti, che: "Con una
diversa disposizione, recata dall'articolo 2, comma 8-bis, e' previsto che
il contribuente possa integrare a suo favore le dichiarazioni dei redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti d'imposta,
per correggere errori o omissioni che abbiano determinato un maggior reddito
o, comunque, un maggior debito o un minor credito d'imposta. Tale
integrazione deve effettuarsi mediante una successiva dichiarazione che va
prodotta entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo
d'imposta successivo".
Si rileva, inoltre, che il principio di emendabilita' della
dichiarazione a favore del contribuente, mediante presentazione di istanza
di rimborso nei termini previsti dall'articolo 38 del d.P.R. n. 602 del
1973, come affermato dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza n.
17394 del 6 dicembre 2002, va riferito alla disciplina vigente prima della
modifica apportata dal ricordato articolo 2, comma 1, lettera e), del d.P.R.
n. 435 del 2001.
L'orientamento della Cassazione (concernente la possibilita' di
emendare la dichiarazione nel piu' ampio termine previsto per la
presentazione dell'istanza di rimborso), riguarda, infatti, le ipotesi in
cui non esistano specifiche norme che disciplinano i tempi e le modalita'
della rettifica della dichiarazione (si veda in proposito la risoluzione n.
12/E del 17 gennaio 2006) e, nello specifico, trova applicazione per il
periodo antecedente il 1 gennaio 2002, data di entrata in vigore del
predetto comma 8-bis dell'articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998.
A conferma di tale ultima affermazione si richiama la sentenza della
Corte di Cassazione n. 4238 del 2 marzo 2004, secondo cui la richiesta di
rimborso, ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del
comma 8-bis dell'articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, "e' idonea a
rettificare in senso favorevole al contribuente la dichiarazione dei redditi
della quale questo dimostri l'erroneita', dato che non vi sono, prima del
2001, termini di decadenza (diversi da quelli previsti per il rimborso) per
tale rettifica favorevole".
Tale posizione e' stata ribadita dalla Suprema Corte con la sentenza
n. 19480 del 29 settembre 2004.
In conclusione, deve ritenersi che, una volta decorso il termine
previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non e'
piu' possibile presentare dichiarazioni integrative con esito favorevole per
il contribuente.