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730/04 - errore in recupero edilizio.

cingov

Utente
Buona sera,
vorrei chiedere cosa si può fare per errore nel 730/04 scoperto adesso in recupero edilizio.
730/05 nel recupero edilizio (prima rata - per 10 anni è stato inserito l'importo 400 € invece di 4000 €.
730/06 (seconda rata) è stato fatto modello Unico la seconda rata è stata inserita bene con un importo di 400 € (un decimo)
730/07 - il soggetto fa 730 - è stato scoperto l'errore di due anni fa e è stato inserito importo 4000 € come 3 rata.
Cosa è possibile fare per recuperare la differenza (400-40) per 36 percento a causa di sbaglio del 730/05. E' possibile fare Unico rettificativo oppure cosa, andare all'Aggenzia delle entrate e spiegare lo sbaglo ????????
Chiedo qc adetto al settore se mi può dare la risposta qualificata.
grazie mille per la risposta.
cingov.
 
Riferimento: 730/04 - errore in recupero edilizio.

il titolo non è 730/04 ma 730/2005, cioè redditi per 2004. forse non mi sono spiegata bene, non c'è la risposta.
in sostanza la domanda è cosa si può fare per recuperare la somma che non è stata scaricata per recupero edilizio in 730/2005 (l'importo inserito 400 invece doveva essere 4000 euro).
grazie in anticipo se qu mi può rispondere.
cingov.
 
Riferimento: 730/04 - errore in recupero edilizio.

Ciao, la situazione da te prospettata è alquanto complessa.
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti. La “dichiarazione integrativa” deve comunque essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.
Nel tuo caso è trascorso troppo tempo.

ciao
 
Riferimento: 730/04 - errore in recupero edilizio.

non si potrebbe fare modello unico rettificativo - fin quando si può rettificare - entro un anno oppure entro 5 anni.
altra soluzione potrebbe essere quella di andare all'agenqia delle entrate e spiegare la situazione. è possibile che li si potrebbe risolvere qualcosa di positivo per il dichiarante ?
grazie mille per la risposta.
cingov.
 
Riferimento: 730/04 - errore in recupero edilizio.

Mi spiace, ma nel tuo caso non si può fare proprio più nulla.
Ormai la risoluzione del 14.02.2007 n. 24 ha sancito definitivamente il principio in base al quale o si fa l'integrativa a favore entro l'anno, oppure nisba (non è ammessa neppure istanza di rimborso).


Oggetto:
Istanza di interpello ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
ALFA ASSICURAZIONI SPA

Sintesi:
La risoluzione chiarisce che il contribuente non puo' correggere o integrare
la dichiarazione a proprio favore oltre i termini fissati dall'articolo 2,
comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998.
La possibilita' di emendare la dichiarazione nel piu' ampio termine previsto
per la presentazione dell'istanza di rimborso, riguarda esclusivamente le
ipotesi in cui non esistono norme che disciplinano i tempi e le modalita' di
rettifica della dichiarazione.

Testo:
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione
dell'articolo 2, commi 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322 e dell'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La Alfa Assicurazioni S.p.a. (d'ora innanzi, Alfa) acquisto' nel corso
del periodo d'imposta 1998 alcuni titoli obbligazionari del valore nominale
di lire 27.500.000.000 (pari ad euro 14.202.564,72).
I suddetti titoli, nei successivi periodi d'imposta, sono stati
dapprima svalutati e successivamente rivalutati, ai soli fini civilistici, e
al momento della cessione, avvenuta nel periodo d'imposta 2003, l'istante ha
realizzato una minusvalenza, a suo dire, fiscalmente deducibile.
Tale minusvalenza non e' stata, pero', indicata nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta 2003. La Alfa chiede, pertanto, di
conoscere se ai fini del recupero delle imposte versate in eccesso a causa
della mancata deduzione possa presentare una dichiarazione integrativa ai
sensi dell'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998 oppure
un'apposita istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. n. 602
del 1973.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene possibile la presentazione di una dichiarazione
integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998,
nella quale l'imponibile sara' rideterminato tramite una variazione in
diminuzione pari alla minusvalenza fiscale, evidenziando, pertanto, un
credito per le maggiori imposte versate, da chiedere a rimborso.
Tale istanza sarebbe alternativa ad una richiesta di rimborso
presentata ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Premesso che il presente interpello non ha per oggetto la
deducibilita' ai fini fiscali della minusvalenza realizzata dall'istante, si
ritiene che la soluzione interpretativa proposta dal contribuente non possa
essere condivisa.
Gia' con circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002 e' stato chiarito come
la dichiarazione integrativa che evidenzi esiti favorevoli per il
contribuente, presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del d.P.R.
n. 322 del 1998 (aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del d.P.R. 7
dicembre 2001, n. 435) non possa essere presentata decorso il termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Con la suddetta circolare e' stato precisato, infatti, che: "Con una
diversa disposizione, recata dall'articolo 2, comma 8-bis, e' previsto che
il contribuente possa integrare a suo favore le dichiarazioni dei redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti d'imposta,
per correggere errori o omissioni che abbiano determinato un maggior reddito
o, comunque, un maggior debito o un minor credito d'imposta. Tale
integrazione deve effettuarsi mediante una successiva dichiarazione che va
prodotta entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo
d'imposta successivo".
Si rileva, inoltre, che il principio di emendabilita' della
dichiarazione a favore del contribuente, mediante presentazione di istanza
di rimborso nei termini previsti dall'articolo 38 del d.P.R. n. 602 del
1973, come affermato dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza n.
17394 del 6 dicembre 2002, va riferito alla disciplina vigente prima della
modifica apportata dal ricordato articolo 2, comma 1, lettera e), del d.P.R.
n. 435 del 2001.
L'orientamento della Cassazione (concernente la possibilita' di
emendare la dichiarazione nel piu' ampio termine previsto per la
presentazione dell'istanza di rimborso), riguarda, infatti, le ipotesi in
cui non esistano specifiche norme che disciplinano i tempi e le modalita'
della rettifica della dichiarazione (si veda in proposito la risoluzione n.
12/E del 17 gennaio 2006) e, nello specifico, trova applicazione per il
periodo antecedente il 1 gennaio 2002, data di entrata in vigore del
predetto comma 8-bis dell'articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998.
A conferma di tale ultima affermazione si richiama la sentenza della
Corte di Cassazione n. 4238 del 2 marzo 2004, secondo cui la richiesta di
rimborso, ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del
comma 8-bis dell'articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, "e' idonea a
rettificare in senso favorevole al contribuente la dichiarazione dei redditi
della quale questo dimostri l'erroneita', dato che non vi sono, prima del
2001, termini di decadenza (diversi da quelli previsti per il rimborso) per
tale rettifica favorevole".
Tale posizione e' stata ribadita dalla Suprema Corte con la sentenza
n. 19480 del 29 settembre 2004.
In conclusione, deve ritenersi che, una volta decorso il termine
previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non e'
piu' possibile presentare dichiarazioni integrative con esito favorevole per
il contribuente.
 
Riferimento: 730/04 - errore in recupero edilizio.

Ciao, la situazione da te prospettata è alquanto complessa.
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti. La “dichiarazione integrativa” deve comunque essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.
Nel tuo caso è trascorso troppo tempo.

ciao
E bravo il prof! Vieni a casa, mi freghi la cena. Ti faccio assaggiare un buon vino e...... poi mi parli di lavoro. Scoperto l'arcano! Ecco il perchè di questo interesse. Bravo bravo...... Cmq mi fa piacere. Ad una prossima cena! Ti faccio assaggiare le fettuccine alla crema di limone. Poi una gustosissima dose di limoncello fatto in casa con i limoni di chi sai tu. Un ultima cosa! Cambia la residenza ed inserisci quella reale. Si orgoglioso del ns. piccolo borgo. Anche se io ci abito da meno di un anno mi sono innamorato del panorama che offre. Un incantevole balcone sullo Stretto di Messina. Tutti ce lo invidiano..... E poi da casa tua ......quando ceniamo di là che meraviglia che si può godere.

Per gli altri..... abitiamo a meno di 30 m di distanza!
 
Riferimento: 730/04 - errore in recupero edilizio.

grazie mille per la risposta esauriente. ora posso dormire bene. sei grande. ti rigrazio molto. complimenti.
cingov.
 
Riferimento: 730/04 - errore in recupero edilizio.

scusa, solo per riassumere:

1. recupero edilizio in 730/05 (redditi per l'anno 2004) - l'importo sbagliato (inserito 400 € invece doveva essere inserito 4000 €) qui non si può fare niente (ne 730 integrativo, ne modello UNICO rettificativo).

2 recupero edilizio in 730/06 (redditi per l'anno 2005) - l'importo sbagliato
(inserito 400 € invece doveva essere inserito 4000 €) qui abbiamo fatto modello unico rettificativo che fra poco possiamo trasmettere via telematica.
Il risultato è rimborso 130 € (400-40)x36% che è stato inserito come eccedenza delle dichiarazioni precedenti in 730/07 (perchè l'interessato questo anno presenta dichiarazione dei redditi 730).

Per capire bene - per 730/05 non si può fare ne modello Unico rettificativo ( fino a quando si può fare il modello unico rettificato ?) ne presentare la richiesta per il rimborso presso l'agenzia delle entrate (non si può fare più per la maggior parte dei casi?)
grazie mille per la risposta. grazie.
cinbov.
 
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