La legge di Bilancio 2026 ha apportato delle modifiche sostanziali alla disciplina fiscale dei dividendi e dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale. In particolare, a partire dal 1 Gennaio 2026, la ritenuta ridotta dell’1,2% continuerà inoltre ad applicarsi alla remunerazione degli
strumenti finanziari partecipativi di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, detenuti da società UE o SEE, purché il valore fiscale degli stessi non sia inferiore a 500.000 euro.
Ma cosa succede ad eventuali contratti di associazione in partecipazione, il cui valore fiscale è inferiore a 500,000, che sono stati sottoscritti prima del 1 gennaio 2026 ma che non sono ancora andati a scadenza e non hanno generato gli utili? Come devono essere considerati, dal punto di vista fiscale, per una società che riceve questi utili?
strumenti finanziari partecipativi di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, detenuti da società UE o SEE, purché il valore fiscale degli stessi non sia inferiore a 500.000 euro.
Ma cosa succede ad eventuali contratti di associazione in partecipazione, il cui valore fiscale è inferiore a 500,000, che sono stati sottoscritti prima del 1 gennaio 2026 ma che non sono ancora andati a scadenza e non hanno generato gli utili? Come devono essere considerati, dal punto di vista fiscale, per una società che riceve questi utili?