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Donazione casa a figlio

Tittimo

Utente
Buonasera avrei bisogno di un chiarimento.
L'anno scorso i miei suoceri (divorziati) hanno donato a mio marito la casa di loro proprietà e mia cognata ha fatto rinuncia "al suo diritto di fare opposizione alla donazione" (così come è scritto nell'atto)
Pochi mesi dopo però mio suocero si è risposato, con separazione dei beni. Può questa seconda moglie avere pretese un giorno su questa casa donata?
 

luis2000

Utente
Tittimo,
il regime patrimoniale non influisce sui diritti ereditari, dunque la seconda moglie potrebbe chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute dal de cuius in favore dei figli anche di quelle precedenti il matrimonio, poste in essere in favore dei figli nati da altro coniuge o nati fuori dal matrimonio. Cassazione Civile Sez. II 07/03/2016 n. 4445
 

Tittimo

Utente
Tittimo,
il regime patrimoniale non influisce sui diritti ereditari, dunque la seconda moglie potrebbe chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute dal de cuius in favore dei figli anche di quelle precedenti il matrimonio, poste in essere in favore dei figli nati da altro coniuge o nati fuori dal matrimonio. Cassazione Civile Sez. II 07/03/2016 n. 4445
Grazie per la risposta.
Cosa ci consiglia di fare quindi, dato che ormai la donazione è stata fatta?
 
Concordo con tutto quanto sopra detto.
Tra l’altro considera che la rinuncia all’opposizione alla donazione ha la specifica finalità di non bloccare la circolazione dei beni, nel senso che se chi ha ricevuto la donazione vende il bene a terzi (e sono passati 20 anni dalla donazione) l’acquisto del terzo è fatto salvo (per cui il legittimario che dovesse agire contro la donazione non può recuperare il bene dal terzo).
Cosa diversa è invece la rinuncia all’azione di riduzione con cui il legittimario rinuncia a contestare e chiedere riduzioni di donazioni o altre liberalità effettuate, ma questa rinunzia può farsi solo dopo la morte del donante e mai quando è ancora in vita.
 

Camillo75

Utente
La nuova moglie potrebbe, come ha fatto la cognata, rinunciare all'opposizione. Si può fare anche in un secondo momento.
Tuttavia non risolverebbe il problema, avendo questa rinuncia valore solo per agevolare (nemmeno tanto) la circolazione del bene, non incidendo però sui rapporti fra legittimari e donatari.
Il nuovo coniuge ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il precedente. E un domani potrebbe contestare la donazione e chiedere una parte del relativo valore.
 
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