Dunque l’esigibilità dell’ imposta si verifica al momento dell’ effettuazione dell’ operazione. Mentre se l'‘attività compiuta prima dell’ effettuazione, invece non produce effetti iva. Per converso l’ art. 6 precisa alcuni casi in cui l'iva diviene esigibile prima del perfezionamento dell’ operazione,gli adempimenti successivi sono irrilevanti. art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972 nel quale si afferma che: “
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi …. fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti …. alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo” (esigibilità ricondotta al momento in cui le operazioni si considerano effettuate). Ne deriva quindi che ogni volta che un imprenditore agisca nell’ambito della sua attività verso un ente dello Stato, come sopra individuato, occorre separare il momento dell’effettuazione della operazione dal momento della
esigibilità dell’imposta (momenti che normalmente coincidono).