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Calcolo maternità anticipata - cambio contratto

Ilaria30

Utente
Ciao a tutti
ho un dubbio sul calcolo della maternità anticipata e spero che qualcuno sappia aiutarmi.

Ho lavorato un mese con una nuova cooperativa, contratto part-time 20 ore. Da poco ho firmato una variazione di monte ore a 37 ore settimanali e dopo pochi giorni (circa 10) lavorati con il nuovo orario entrerò in maternità anticipata per lavoro a rischio.

La mia domanda è: l’INPS calcolerà l’indennità sulla base del vecchio part-time (considerando l’intero mese precedente) o sul nuovo contratto full-time?

Ho letto che conta l’ultimo mese intero retribuito, ma è possibile chiedere un ricalcolo sulla retribuzione in essere al momento dell’inizio dell’astensione?

Sarebbe più corretto basarsi sul contratto attuale.
 
Ciao a tutti
ho un dubbio sul calcolo della maternità anticipata e spero che qualcuno sappia aiutarmi.

Ho lavorato un mese con una nuova cooperativa, contratto part-time 20 ore. Da poco ho firmato una variazione di monte ore a 37 ore settimanali e dopo pochi giorni (circa 10) lavorati con il nuovo orario entrerò in maternità anticipata per lavoro a rischio.

La mia domanda è: l’INPS calcolerà l’indennità sulla base del vecchio part-time (considerando l’intero mese precedente) o sul nuovo contratto full-time?

Ho letto che conta l’ultimo mese intero retribuito, ma è possibile chiedere un ricalcolo sulla retribuzione in essere al momento dell’inizio dell’astensione?

Sarebbe più corretto basarsi sul contratto attuale.

Salve, si propone il messaggio Inps per quanto d'interesse

I.N.P.S. – Messaggio 13 aprile 2006, n. 11635

Oggetto: indennità di maternità in caso di conversione a tempo pieno del contratto di lavoro part-time. L’art. 60 del D.Lgs.n.151/2001, al secondo comma prevede testualmente “ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno, per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, è assunta a riferimento la base di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall’art. 23, comma 4”.La suddetta norma va interpretata nel senso di considerare quale base di calcolo per l’indennità in questione, relativamente al periodo di astensione obbligatoria coincidente con la prevista attività lavorativa a tempo pieno, anziché la retribuzione del periodo di paga precedente l’inizio del congedo della lavoratrice, la retribuzione dovuta per l’attività lavorativa a tempo pieno che la stessa avrebbe svolto se non avesse dovuto astenersi in ragione del proprio stato. La suddetta interpretazione è coerente con l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale, sempre più tendente ad assicurare l’effettiva tutela dei genitori lavoratori, secondo la quale occorre rimuovere quegli ostacoli di ordine economico che rendono in concreto più difficile lo svolgimento del ruolo insostituibile di madre o di padre; di qui la necessità di evitare che dalla disciplina del rapporto di lavoro derivi una sostanziale menomazione economica a motivo della maternità o paternità.

IL DIRETTORE CENTRALE Ruggero Golino

 
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