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Offerta di lavoro - 3 livello commercio

EliaLor

Utente
Buona sera,
Ho ricevuto un'offerta di lavoro con le seguenti specifiche, mi chiedevo a quanto ammonterebbe lo stipendio netto.
Considerando che verrò assunto a novembre vorrei che consideraste anche gli aumenti di novembre 2025.

Ccnl commercio, terzo livello, tempo indeterminato, regione Marche (ancona).
35 anni, no figli a carico.

Grazie a chi mi risponderà..
 
Buona sera,
Ho ricevuto un'offerta di lavoro con le seguenti specifiche, mi chiedevo a quanto ammonterebbe lo stipendio netto.
Considerando che verrò assunto a novembre vorrei che consideraste anche gli aumenti di novembre 2025.

Ccnl commercio, terzo livello, tempo indeterminato, regione Marche (ancona).
35 anni, no figli a carico.

Grazie a chi mi risponderà..

Salve, circa 1.620 euro.

Saluti
 
Buongiorno, La ringrazio per la risposta.
Volevo chiederle se nell importo è compreso trattamento integrativo 2020 o l indennità l 207/24 ?
Se le sembrano domande stupide mi perdoni, ma premetto che in materia non sono un fulmine.

Grazie
 
Buongiorno, La ringrazio per la risposta.
Volevo chiederle se nell importo è compreso trattamento integrativo 2020 o l indennità l 207/24 ?
Se le sembrano domande stupide mi perdoni, ma premetto che in materia non sono un fulmine.

Grazie

Esattamente secondo le istruzioni della normativa ad oggi in vigore.

Saluti
 
Il trattamento integrativo (DL 3/2020) spetta per i redditi ( fiscali) fino a 15mila euro, superato questo limite ( il tuo caso) non spetta se non ha determinate condizioni, vedi sotto.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.l. n. 3 del 2020, il «trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda».
 
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