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contestazione dimora abituale per bassi consumi - lavoro fuori regione

Buona sera,
dall'ufficio tributi del mio comune di residenza mi è stata notificata una nuova cartella IMU per l'anno 2019 (con sanzioni e interessi) riportante come unica motivazione la contestazione della dimora abituale a causa dei bassi consumi di energia elettrica.
Si ripete la storia del mio primo messaggio che sintetizzo: lavoro fuori regione e quindi non riesco a rientrare c/o la mia residenza ogni sera, ma solo nel fine settimana e comunque, trattandosi di un appartamento di pochi metri e il nucleo familiare composto esclusivamente da me, i consumi sicuramente sono contenuti. Non possiedo altre abitazioni e quando sono fuori per lavoro, sono ospite in casa di familiari vicino alla sede lavorativa (quindi non sono intestatario di contratti d'affitto, ecc)
Chiedo gentilmente se ci sono novità in merito o nuove sentenze a mio favore. Grazie
 
Buona sera,
chiedo cortesemente se siete al corrente su novità normative o di prassi riguardo a

contestazione dimora abituale per bassi consumi - lavoro fuori regione​

Si veda il primo post per favore. grazie
 

IMU: dimora abituale salva anche in caso di assenze prolungate per motivi di lavoro​

Con la sentenza n. 240/2025, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria ha confermato che l’assenza del contribuente dall’immobile per esigenze lavorative, anche se prolungata, non esclude di per sé il requisito della dimora abituale ai fini dell’applicazione dell’agevolazione IMU per l’abitazione principale, purché l’immobile costituisca il centro degli interessi personali, familiari e sociali del contribuente.
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento IMU e TASI emessi dal Comune per l’anno 2018, con i quali veniva negata l’agevolazione per l’abitazione principale, sul presupposto dell’insussistenza del requisito della dimora abituale.
A fondamento del diniego, l’amministrazione comunale ha richiamato l’assenza del contribuente, riscontrata dalla polizia locale, nonché i consumi energetici molto contenuti, ritenuti indicativi di un utilizzo solo occasionale dell’immobile, circostanza ritenuta incompatibile con l’agevolazione. Inoltre, il Comune aveva denunciato alla Procura della Repubblica l’asserita falsità dell’autocertificazione resa dal contribuente in merito alla dimora.
L’assoluzione intervenuta in sede penale, con accertamento dell’effettiva dimora del contribuente nell’immobile, è stata ritenuta rilevante anche in sede tributaria. La Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva infatti accolto il ricorso del contribuente, annullando gli accertamenti.
La Corte di secondo grado ha confermato integralmente la decisione di primo grado.
Costituisce principio ormai consolidato che l’assenza prolungata per esigenze lavorative, se adeguatamente documentata, non comporta di per sé la perdita del requisito della dimora abituale, intesa come il luogo in cui si concentra la vita familiare, personale e sociale del soggetto, ai sensi dell’art. 43, comma 2, c.c.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta ha dimostrato la sussistenza di tali circostanze e non è emersa la disponibilità di altro immobile in cui il contribuente avrebbe potuto stabilire un diverso domicilio.
Quanto ai consumi delle utenze, la Corte ha osservato che, pur collocandosi nella fascia bassa dei valori medi, essi risultano compatibili con l’effettiva presenza presso l’abitazione, nei limiti consentiti dall’attività lavorativa.
La sentenza n. 240/2025 della CGT dell’Umbria si inserisce in un filone giurisprudenziale orientato a valorizzare un approccio sostanzialistico al concetto di dimora abituale, fondato sul reale collegamento tra il soggetto e l’immobile. Tale orientamento mira a garantire l’accesso all’agevolazione IMU nei casi in cui l’immobile costituisca effettivamente il punto di riferimento familiare e personale, anche in presenza di assenze legate a obblighi lavorativi.
In tal senso si sono espresse anche:
– la Cassazione civile con la sentenza n. 28534/2020;
– la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 2956/2023.
 
Per cortesia, dopo la proroga covid, qualcuno sa con precisione il termine ultimo da parte dei comuni entro cui poter contestare l'imu 2020 non pagato? Grazie
 
La delibera riporta la data del 23 luglio 2020... Quindi la scadenza per il Comune per potermi notificare il mancato pagamento come si calcola? Grazie
 
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