<HTML>I RIMBORSI SPESE PER GLI AGENTI DI COMMERCIO
In questa parte tratteremo il caso dei rimborsi riconosciuti, dalle case mandanti, agli agenti di commercio per le spese da questi sostenute nell’esercizio della propria attività.
A) RIMBORSI DELLE SPESE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Il reddito prodotto dagli agenti di commercio s’inquadra nella categoria del reddito d’impresa; l’agente potrà, dunque, dedurre, senza alcuna limitazione, tutti i costi sostenuti per i viaggi, alberghi e ristoranti.
Nell’eventualità che alcune spese sostenute dall’agente per la produzione del proprio reddito siano rimborsate dalla casa mandante, tali somme costituiscono elemento positivo di reddito per l’agente. Infatti, si ritiene che tali somme altro non siano che un’ulteriore corrispettivo pattuito tra agente e casa mandante nell’ambito del contratto d’agenzia.
Ai fini IVA le somme rimborsate, sono un corrispettivo per una prestazione di servizi dipendente da un contratto d0’agenzia e sono dunque da assoggettare ad IVA.
Sulle somme in questione l’azienda preponente dovrà operare la ritenuta prescritta dall’articolo 25-bis del DPR 600/73 nella misura prevista per le provvigioni.
La circolare del Ministero delle Finanze del 10 giugno 1983, n. 24, precisa, infatti, che la ritenuta in questione si applica sulle provvigioni comunque denominate, che sono costituite tra l’altro, da ogni compenso inerente all’attività prestata dall’agente, ivi compresi i rimborsi spese relativi all’attività stessa.
B) RIMBORSO DELLE SPESE IN NOME E PER CONTO
Le somme ricevute a titolo di rimborso di spese anticipate in nome e per conto dei committenti sono escluse dalla base imponibile sia ai fini Iva (articolo 15, n. 3, DPR 633/72), sia ai fini della ritenuta perché somme non costituenti provvigioni per l’agente.
C) ALIQUOTA DELLA RITENUTA
L’aliquota prevista per la ritenuta d’acconto da operare sulle provvigioni è, ai sensi dell’articolo 25-bis del DPR 600, quella fissata per il primo scaglione di reddito dell’articolo 11 TUIR.
Qui di seguito riportiamo il riepilogo delle ritenute sulle provvigioni, in vigore dal 1° gennaio 2003.
Base di calcolo Aliquota dal 1.1.2003 Ritenuta
Agenti di commercio senza dipendenti o terzi 50%
delle provvigioni
23% 11,5%
Agenti di commercio che si avvalgono di dipendenti o terzi 20%
delle provvigioni
23%
4,6%</HTML>