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somma esente riconosciuta in sede di transazione poi considerata imponibile

larabi

Utente
buongiorno
in occasione di una transazione è stata riconosciuta al lavoratore una cifra per un titolo esente. Successivamente viene richiesto dall'inps di considerare quella cifra (prima esente) come imponibile sia contributivamente che fiscalmente.
poniamo caso che il lavoratore avesse percepito dal datore come titolo esente 5200 euro.
ora il datore ha calcolato su quella cifra le ritenute fiscali corrispondenti ad esempio a euro 1000(non parlo dei contributi inps c dip. per semplificare)
dal punto di vista pratico suppongo bisogna rifare una busta paga supplementare ma tecnicamente il lavoratore ha incamerato piu' di quello che risulterebbe dal netto risultante a valle del nuovo calcolo dato da 5200- 1000
come fa il datore a farsi restituire i 1000 euro di imposta che deve riversare?
per il lavoratore sarebbe un indebito arricchimento, ma se non intende restituire al datore la cifra equivalente all'importo della tassazione trattenuta ora dal datore e riversata all'erario?
il rapporto di lavoro è cessato
grazie a chi vorrà rispondere
buona giornata
 
L'Inps non mi risulta che imponga l'imponibilità fiscale...
Intanto grazie per la risposta.
Ipotizziamo che l'azienda intenda regolarizzare tutto anche la parte fiscale per evitare strascichi.
Io mi sono immaginata questo scenario ma a lato pratico non so se va bene e/o se sono necessari alcuni accorgimenti:
a)il lavoratore è disponibile a rimborsare al datore l'imposta dovuta. in tal caso non c'è problema per il datore: suppongo rielaborerà un cedolino supplementarecalcolando l'imposta e versando la stessa all'erario ( mi chiedo pero' come si deve comportare il lavoratore a lato pratico: è sufficiente che faccia un bonifico a beneficio dell'azienda corrispondente all'imoprto dell'imposta ? forse è bene che l'azienda richieda ufficialmetne al lavoratore preventivamente il rimborso dell'imposta a titolo di ripetizione dell'indebito)
b) il lavoratore non è disponibiile a rimborsare l'imposta al datore.
premetto due cose:
1 la giurisprudenza delle sezioni unite afferma che se il datore opera la ritenuta e quindi trattiene l'imposta non c'è la responsabiltà solidale tra datore e lavoratore per l'omesso versamento.Diverso se non opera la trattenuta: in questo caso sussiste la responsabiltà solidale per l'imposta non versata.
2 una cassazione ha stabilito che se il datore riconosce delle somme esenti e il lavoratore cio' nonostante non inserisce tutti gli imponibili che formano reddito da lavoro ottenuti in dipendenza del rapporto in dichiarazione, il fisco comunque è titolato a fare accertamenti sulla dichiarazione e a recuperare a tassazione quegli importi esclusi. (Cassazione civile sez. I - 21/03/2000, n. 3330 IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - Sostituto e responsabile d'imposta
In tema di sostituzione c.d. impropria - che si configura allorché in forza di disposizione di
legge un soggetto è tenuto in luogo di altri, cui si riferiscono i fatti generatori d'imposta, al
pagamento dell'imposta a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa attraverso la ritenuta -
l'Amministrazione mantiene l'azione diretta nei confronti del contribuente sostituito.
Pertanto, qualora il datore di lavoro non abbia operato la ritenuta di acconto su elementi
che costituiscono componenti del reddito di lavoro del dipendente, quest'ultimo deve
ovviare a tale omissione, dichiarando i relativi proventi e calcolando l'imposta
sull'imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso e se i cespiti soggetti a
ritenuta devono formare oggetto della dichiarazione dei complessivi redditi del sostituito,
sulla dichiarazione stessa si esercitano i normali poteri di controllo e accertamento in
rettifica da parte dell'ufficio.)

Dunque se il datore, volendo regolarizzare, effettua comunque la ritenuta:
2.1 ma non la versa perchè il lavoratore non ha pagato la provvista, peggiorerebbe la sua situaizone in quanto sarebbe esclusivo responsabile del mancato versamento dell'imposta. Tuttavia, consigliare di non calcolare nemmeno l'imposta ma solo i contributi inps, in modo che il fisco se del caso possa richiederla ad entrambi non mi sembra una soluzione definitiva e da consigliare. Qualcuno ha qualche parere al riguardo?
2.2 la versa, per poter recuperarla dal lavoratore dovrà agire giudizialmetne suppongo attraverso l'azione di ripetizione dell'indebito.

Spostando l'attenzione su fattispecie diverse ma che possono aiutare nel caso specifico mi chiedo cosa accade quando l'inps non ritiene genunire le trasferte esenti.in quel caso vanno recuperate a tassazione e contribuzione. Che passi bisogna fare nel concreto.?
grazie!
 
Se c'è una transazione sarà anche riportato a che titolo viene corrisposta la somma ed eventualmente se lorda o netta da imposte...
 
Buongiorno
come ho scritto all'inizio del post inizialmetne il titolo era esente (risarcitorio) ma poi è stato disconosciuto come tale dagli enti che ora recuperano l'importo a tassazione e contribuzione.
 
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