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Tassazione in Italia e Gran Bretagna

scavap

Utente
Buongiorno,
sono un docente universitario italiano che attualmente vive con la famiglia in Inghilterra dove viviamo stabilmente dal 28 agosto 2013 e abbiamo in affitto una casa. I miei figli vanno a scuola qui. Ho un conto corrente in Inghilterra e carte di credito. Io ho un contratto a tempo pieno per 40500 sterline annue lorde con una Università inglese per insegnare in Inghilterra, ma ho anche dei redditi in Italia da lavoro per circa 25000 euro.
In Italia ho una casa, attualmente sfitta e un conto corrente poco utilizzato. Attualmente sono ancora formalmente residente fiscalmente e anagraficamente in Italia.
In base alla convenzione Italia-Inghilterra (art. 15) mi sembra che i redditi per 40500 sterline percepiti in Inghilterra non devono essere tassati in Italia. L'art.18 della convenzione sembra esonerare completamente il contribuente dalla presentazione della dichiarazione per i redditi percepiti all'estero. Mi sbaglio?
Se invece devo riportare i redditi inglesi nel modello unico, devo utilizzare le retribuzioni convenzionali?
Ritornerò in Italia fra 2-3 anni, è opportuno segnarsi all'AIRE?
Grazie, per la cortese attenzione.
 
Ultima modifica:
Buongiorno,
sono un docente universitario italiano che attualmente vive con la famiglia in Inghilterra dove viviamo stabilmente dal 28 agosto 2013 e abbiamo in affitto una casa. I miei figli vanno a scuola qui. Ho un conto corrente in Inghilterra e carte di credito. Io ho un contratto a tempo pieno per 40500 sterline annue lorde con una Università inglese per insegnare in Inghilterra, ma ho anche dei redditi in Italia da lavoro per circa 25000 euro.
In Italia ho una casa, attualmente sfitta e un conto corrente poco utilizzato. Attualmente sono ancora formalmente residente fiscalmente e anagraficamente in Italia.
In base alla convenzione Italia-Inghilterra (art. 15) mi sembra che i redditi per 40500 sterline percepiti in Inghilterra non devono essere tassati in Italia. L'art.18 della convenzione sembra esonerare completamente il contribuente dalla presentazione della dichiarazione per i redditi percepiti all'estero. Mi sbaglio?
Se invece devo riportare i redditi inglesi nel modello unico, devo utilizzare le retribuzioni convenzionali?
Ritornerò in Italia fra 2-3 anni, è opportuno segnarsi all'AIRE?
Grazie, per la cortese attenzione.

Se si configurassero i presupposti contenuti nell'articolo 20 della convenzione Italia - U.K. (attività in Gran Bretagna inferiore ai due anni, e svolta nel pubblico interesse), (vedi allegato n. 1), lei è esente da imposizioni in Inghilterra.
In caso contrario si dovrebbe applicare la duplice imposizione, come da lei evidenziato.
Si potrebbero applicare le retribuzioni convenzionali, in base a quanto indicato dalla circolare 50/E del 2002 (Agenzia entrate), teoricamente anche per le assunzioni da azienda estera; credo però che questo sia impossibile, in quanto il settore nel quale lei opera (Università), non è presente nelle tabelle di cui alla legge 398/1987. Ad analoga conclusione è giunta l'Agenzia nella circolare 20/E del 13.5.2011.
Se lei decidesse di acquisire la residenza fiscale nel Regno Unito, è indispensabile cancellarsi dall'anagrafe italiana presso il comune di residenza ove attualmente risiede ed iscriversi all'Aire; io però non posso sapere se per lei è opportuno o meno fare questo passo.

Distinti saluti.

Luigi Rodella

------------------

ALLEGATO N. 1

CONVENZIONE ITALIA U.K .

Articolo 20 - Insegnanti

1. Una persona fisica che soggiorna in uno degli Stati contraenti per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio o altro analogo istituto di istruzione riconosciuto di detto Stato contraente e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo

Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca per un periodo che non superi due anni dalla data in cui egli abbia soggiornato per la prima volta in detto Stato per tali scopi.

2. Il presente articolo si applica soltanto ai redditi derivanti da attività di ricerca qualora tale ricerca sia effettuata dalla persona fisica nel pubblico interesse e non principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.
 

scavap

Utente
Se si configurassero i presupposti contenuti nell'articolo 20 della convenzione Italia - U.K. (attività in Gran Bretagna inferiore ai due anni, e svolta nel pubblico interesse), (vedi allegato n. 1), lei è esente da imposizioni in Inghilterra.
In caso contrario si dovrebbe applicare la duplice imposizione, come da lei evidenziato.
Si potrebbero applicare le retribuzioni convenzionali, in base a quanto indicato dalla circolare 50/E del 2002 (Agenzia entrate), teoricamente anche per le assunzioni da azienda estera; credo però che questo sia impossibile, in quanto il settore nel quale lei opera (Università), non è presente nelle tabelle di cui alla legge 398/1987. Ad analoga conclusione è giunta l'Agenzia nella circolare 20/E del 13.5.2011.
Se lei decidesse di acquisire la residenza fiscale nel Regno Unito, è indispensabile cancellarsi dall'anagrafe italiana presso il comune di residenza ove attualmente risiede ed iscriversi all'Aire; io però non posso sapere se per lei è opportuno o meno fare questo passo.

Distinti saluti.

Luigi Rodella

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ALLEGATO N. 1

CONVENZIONE ITALIA U.K .

Articolo 20 - Insegnanti

1. Una persona fisica che soggiorna in uno degli Stati contraenti per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio o altro analogo istituto di istruzione riconosciuto di detto Stato contraente e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo

Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca per un periodo che non superi due anni dalla data in cui egli abbia soggiornato per la prima volta in detto Stato per tali scopi.

2. Il presente articolo si applica soltanto ai redditi derivanti da attività di ricerca qualora tale ricerca sia effettuata dalla persona fisica nel pubblico interesse e non principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.
Per chiarire meglio, vorrei chiederle gentilmente:
1) nell'ipotesi di dover applicare l'art. 20 della convenzione, pur non pagando le tasse in Gran Bretagna ai sensi di detto articolo per i primi 2 anni, l'intero reddito percepito in Gran Bretagna mi si cumulerebbe sul reddito in Italia; quindi pagherei comunque le tasse in Italia per quanto percepito in Gran Bretagna; è corretto?
2) Altra ipotesi: Essendo il mio un lavoro subordinato (art. 15 della Convenzione) per una università inglese e vivendo io in Gran Bretagna per più di 183 giorni, mi sembra di capire che quanto percepito in Gran Bretagna deve essere tassato solo in Gran Bretagna. quindi non deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi italiana, dove sono residente. è corretto?
 
Per chiarire meglio, vorrei chiederle gentilmente:
1) nell'ipotesi di dover applicare l'art. 20 della convenzione, pur non pagando le tasse in Gran Bretagna ai sensi di detto articolo per i primi 2 anni, l'intero reddito percepito in Gran Bretagna mi si cumulerebbe sul reddito in Italia; quindi pagherei comunque le tasse in Italia per quanto percepito in Gran Bretagna; è corretto?
2) Altra ipotesi: Essendo il mio un lavoro subordinato (art. 15 della Convenzione) per una università inglese e vivendo io in Gran Bretagna per più di 183 giorni, mi sembra di capire che quanto percepito in Gran Bretagna deve essere tassato solo in Gran Bretagna. quindi non deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi italiana, dove sono residente. è corretto?
Egregio Signore,
Le rispondo sinteticamente ai suoi ultimi due quesiti dello scorso 8 novembre:
1 RISPOSTA: concordo.
2 RISPOSTA: non concordo, in quanto lei perfeziona solo il primo requisito della convenzione per poter applicare la tassazione esclusiva (aspetto temporale); mentre non sono rispettati i due successivi punti b) e c) del comma 2 dell'articolo 15.
Distinti saluti.
Luigi Rodella
 

scavap

Utente
Egregio Signore,
Le rispondo sinteticamente ai suoi ultimi due quesiti dello scorso 8 novembre:
1 RISPOSTA: concordo.
2 RISPOSTA: non concordo, in quanto lei perfeziona solo il primo requisito della convenzione per poter applicare la tassazione esclusiva (aspetto temporale); mentre non sono rispettati i due successivi punti b) e c) del comma 2 dell'articolo 15.
Distinti saluti.
Luigi Rodella

Gentile dott. Rodella

Le chiederei una delucidazione; nel caso decidessi di prendere la residenza in Gran Bretagna iscrivendomi quindi all'AIRE, vorrei chiederle quali sono le modalità per il pagamento delle tasse maturate sul territorio italiano che dovrei pagare come residente all'estero. In particolare:

1) Ho un contratto part-time per un importo lordo di circa 20.000 euro con una università italiana;

2) Mi sembra chiaro per l'IMU: Ho una casa della rendita di 711 euro per la quale dovrei pagare IMU non più come abitazione principale, ma come altre abitazioni (perdendo quindi il diritto alle detrazioni), corretto?

3) Invece non capisco l'aliquota delle tasse che dovrei pagare per un piccolo negozio che possiedo che risulta affittato per 1000 euro/mensili. L'IMU rimane invariata?

Infine le tasse pagate in Italia determinerebbero un credito d'imposta al momento del pagamento delle tasse in Gran Bretagna?

Grazie della cortese attenzione.
 
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