L’Agenzia delle Entrate con la Circolare nr. 15/E del 16- 03- 2007, al punto 1.4.5 stabilisce quanto segue: Con riferimento ai genitori non coniugati, tenuto conto che la legge n. 54 del 2006, concernente disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, stabilisce all’articolo 4, comma 2, che le disposizioni della menzionata legge n. 54 del 2006 si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, si ritiene che trovi applicazione la medesima disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai genitori separati, qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli.
In assenza di detti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50 per cento tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più elevato.
Per gli assegni al nucleo familiare è da privilegiare quello con il reddito più basso.
Saluti Domenico