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Maternità Co.Co.Pro e termine contratto

~Laura~

Utente
Salve,
qualora una dipendente, assunta con cocopro, andasse in maternità e il periodo di maternità obbligatoria fosse superiore alla scadenza del contratto stesso ( maternità dal 01/01 al 30/05, scadenza contratto 01/02) l'azienda non ha l'obbligo di proroga del contratto. La lavoratrice ha diritto a continuare a percepire l'indennizzo INPS dopo la scadenza del contratto?
Grazie
 
Salve,
qualora una dipendente, assunta con cocopro, andasse in maternità e il periodo di maternità obbligatoria fosse superiore alla scadenza del contratto stesso ( maternità dal 01/01 al 30/05, scadenza contratto 01/02) l'azienda non ha l'obbligo di proroga del contratto. La lavoratrice ha diritto a continuare a percepire l'indennizzo INPS dopo la scadenza del contratto?
Grazie

Salve Laura, rispondo per prima a "l'azienda non ha l'obbligo di proroga del contratto".
Non proprio così.
Si tenga conto che l’art. 66 del D.Lgs nr. 276/2003, prescrive che la gravidanza non comporta l’estinzione del lavoro a progetto, ma la sua sospensione senza il corrispettivo, oltre la proroga del rapporto per un periodo di 180 giorni, salvo che sia previsto un termine più favorevole nel contratto individuale.
Ciò significa che al rientro dopo la sospensione il contratto può ( condizionale) essere prorogato per 180 gg.
Più precisamente, in risposta ad interpello fornita a Ente Pubblico ( Universita) il Ministero del Lavoro, ha fornito chiarimenti, disponendo nella fattispecie, che la proroga non deve considerarsi obbligatoria se essa non è proficua per il committente in relazione alla già intervenuta realizzazione del progetto o se incide negativamente sul medesimo, compromettendone il risultato.
Per quanto riguarda l'indennità di maternità, la risposta è affermativa, dovrai avanzare richiesta all'Inps entro il termine di un anno dalla fine del periodo indennizzabile.
 
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