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Liquidazione eredi socio società di persone

Vi chiedo un aiuto su un dubbio che ho sulle società di persone.

L'art.2284 del codice civile ("morte del socio") stabilisce, a meno del subentro dell'erede o dello scioglimento della società, l'obbligo agli eredi superstiti di liquidare il valore della quota del socio defunto ai suoi eredi.

Una volta quantificato il valore della quota del socio defunto, la mia domanda è:

i soldi li deve tirare fuori l'azienda o li devono tirare fuori i soci come persone fisiche?

Credo che la questione non sia di lana caprina perchè gli effetti possono essere diversi sulla fiscalità dell'azienda.

Grazie
 
Riferimento: Liquidazione eredi socio società di persone

Vi chiedo un aiuto su un dubbio che ho sulle società di persone.

L'art.2284 del codice civile ("morte del socio") stabilisce, a meno del subentro dell'erede o dello scioglimento della società, l'obbligo agli eredi superstiti di liquidare il valore della quota del socio defunto ai suoi eredi.

Una volta quantificato il valore della quota del socio defunto, la mia domanda è:

i soldi li deve tirare fuori l'azienda o li devono tirare fuori i soci come persone fisiche?

Credo che la questione non sia di lana caprina perchè gli effetti possono essere diversi sulla fiscalità dell'azienda.

Grazie

Le quote dei soci superstiti saranno incrementate!
Quindi...
 
Riferimento: Liquidazione eredi socio società di persone

Quindi cosa?
C'entrerebbero forse, per qualche motivo, gli altri soci...?
Non si tratta di una cessione di quote.
Il debito per la liquidazione della quota agli eredi sorge e può essere fatta valere nei confronti della società il cui costo, per la parte eccedente la quota patrimoniale, è a suo carico e fiscalmente deducibile.
Saluti.
T.
 
Riferimento: Liquidazione eredi socio società di persone

Quindi cosa?
C'entrerebbero forse, per qualche motivo, gli altri soci...?
Non si tratta di una cessione di quote.
Il debito per la liquidazione della quota agli eredi sorge e può essere fatta valere nei confronti della società il cui costo, per la parte eccedente la quota patrimoniale, è a suo carico e fiscalmente deducibile.
Saluti.
T.

Anch'io ero orientato a pensarla così ma ho sentito opinioni discordanti.

Grazie comunque per tutti gli interventi.

Altri pareri?
Oppure avete dei riferimenti normativi che mi possano essere utili per avvalorare questa tesi?
 
Riferimento: Liquidazione eredi socio società di persone

Anch'io ero orientato a pensarla così ma ho sentito opinioni discordanti.

Grazie comunque per tutti gli interventi.

Altri pareri?
Oppure avete dei riferimenti normativi che mi possano essere utili per avvalorare questa tesi?




Beh, io non posso darti torto, qualche parere contrastante c’è e l'ho letto anch'io... ;-)
Tu ne conosci di altri?
A me il parere sembra pacifico e non mi dispiacerebbe se tu me ne riportassi qualche altro contrastante.

A supporto del parere espresso ti riporto:
- Sent. n. 291 del 26/04/2000 Corte di Cassazione;
- Sent.n. 11298/2001 Corte di Cassazione;
- Sent.n. 6373 del 1.04.2004 Corte si Cassazione;
Ris. n. 64/E del 25/02/2008 dell’Ade di riconferma che la differenza da recesso a carico della società costituisce costo fiscalmente deducibile.
Saluti.
T.
 
Ultima modifica:
Riferimento: Liquidazione eredi socio società di persone

Beh, io non posso darti torto, qualche parere contrastante c’è e l'ho letto anch'io... ;-)
Tu ne conosci di altri?
A me il parere sembra pacifico e non mi dispiacerebbe se tu me ne riportassi qualche altro contrastante.

A supporto del parere espresso ti riporto:
- Sent. n. 291 del 26/04/2000 Corte di Cassazione;
- Sent.n. 11298/2001 Corte di Cassazione;
- Sent.n. 6373 del 1.04.2004 Corte si Cassazione;
Ris. n. 64/E del 25/02/2008 dell’Ade di riconferma che la differenza da recesso a carico della società costituisce costo fiscalmente deducibile.
Saluti.
T.



Se non avessi citato le fonti qualche altro l'avresti letto.
Gli hai dato un gravoso compito per casa.
Ciao e buona domenica.
 
Riferimento: Liquidazione eredi socio società di persone

Se non avessi citato le fonti qualche altro l'avresti letto.
Gli hai dato un gravoso compito per casa.
Ciao e buona domenica.

L'art. 2284 Codice Civile stabilisce che «salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci gli altri devono liquidare la quota degli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano».

Dal punto di vista legislativo possono verificarsi tre diverse opzioni:

• scioglimento del singolo rapporto con liquidazione della quota del de-cuius ai suoi eredi;

• scioglimento e liquidazione della società;

• continuazione dell'attività sociale con gli eredi del defunto.


Scioglimento del singolo rapporto con liquidazione della quota del de-cuius ai suoi eredi
Il decesso del socio comporta la cessazione della qualità di socio. Gli eredi hanno sostanzialmente solo il diritto di ottenere dagli altri soci la liquidazione della quota del de-cuius. La somma viene liquidata agli eredi secondo i criteri di cui all'art. 2289 Codice Civile (Cassazione 14 marzo 2001, n. 3671). Il valore della quota è determinato in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui ha efficacia il recesso del socio. Va dunque redatta, come nell'ipotesi di recesso del socio, una situazione contabile che evidenzi l'effettivo valore economico del complesso aziendale comprensivo del valore d'avviamento e degli utili in corso di formazione.

Il socio uscente ha perciò diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota, non ha perciò diritto alla restituzione dei beni conferiti.

Anche dal punto di vista fiscale valgono le stesse considerazioni fatte in ipotesi di recesso: tassazione in capo agli eredi della differenza tra le somme o il valore nominale dei beni riconosciuti al socio per effetto del recesso con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta dal socio medesimo come reddito d'impresa secondo il principio di competenza, possibilità di applicazione della tassazione separata secondo il disposto dell'art. 17, comma 1, lettera l).

SI STUDIA SEMPRE LA DOMENICA
SALUTI
 
Riferimento: Liquidazione eredi socio società di persone

L'art. 2284 Codice Civile stabilisce che «salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci gli altri devono liquidare la quota degli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano».

Dal punto di vista legislativo possono verificarsi tre diverse opzioni:

• scioglimento del singolo rapporto con liquidazione della quota del de-cuius ai suoi eredi;

• scioglimento e liquidazione della società;

• continuazione dell'attività sociale con gli eredi del defunto.


Scioglimento del singolo rapporto con liquidazione della quota del de-cuius ai suoi eredi
Il decesso del socio comporta la cessazione della qualità di socio. Gli eredi hanno sostanzialmente solo il diritto di ottenere dagli altri soci la liquidazione della quota del de-cuius. La somma viene liquidata agli eredi secondo i criteri di cui all'art. 2289 Codice Civile (Cassazione 14 marzo 2001, n. 3671). Il valore della quota è determinato in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui ha efficacia il recesso del socio. Va dunque redatta, come nell'ipotesi di recesso del socio, una situazione contabile che evidenzi l'effettivo valore economico del complesso aziendale comprensivo del valore d'avviamento e degli utili in corso di formazione.

Il socio uscente ha perciò diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota, non ha perciò diritto alla restituzione dei beni conferiti.

Anche dal punto di vista fiscale valgono le stesse considerazioni fatte in ipotesi di recesso: tassazione in capo agli eredi della differenza tra le somme o il valore nominale dei beni riconosciuti al socio per effetto del recesso con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta dal socio medesimo come reddito d'impresa secondo il principio di competenza, possibilità di applicazione della tassazione separata secondo il disposto dell'art. 17, comma 1, lettera l).

SI STUDIA SEMPRE LA DOMENICA
SALUTI


Ribadisci, quindi, che non è la società ma gli altri soci (è questa la questione) i debitori nei confronti degli eredi del socio defunto!
STUDIARE E' BEN ALTRA COSA. Qualche volta si legge e si da la propria interpretazione, che diventa singolare allorché in contrasto con la dottrina e la giurisprudenza più qualificata.
SALUTI.
 
Riferimento: Liquidazione eredi socio società di persone

Io non so cosa intenda il giovane commercialista per studiare.
Ma se dai suoi “studi”, quantunque le citazioni delle fonti a cui attingere, emergono quelle indicazioni sul soggetto cui grava il debito, soggetto passivamente obbligato in quanto titolare del diritto del patrimonio,
allora io credo, davvero, che sia solo uno di quei giovani commercialisti di belle speranze e tratte le debite considerazioni, che non mi sembrano affrettate, lo lascio alla sua ignor anza e supponenza...
Saluti.
T
 
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