Gent.le Gloria,
ho letto la tua risposta ad underground e
mi permetto di chiarire che la busta paga o prospetto paga termine esatta nel rapporto di lavoro domestico lo prevede il contratto di lavoro che all'art 32 , cosi recita:
"....omissis Art. 32 - Retribuzione e prospetto paga
1. Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
2. La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
retribuzione minima contrattuale di cui all’art. 33, comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominata indennità di funzione;
b) eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 35;
c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
d) eventuale superminimo.
3. Nel prospetto paga dovrà risultare se l'eventuale trattamento retributivo di cui alla lettera d) del comma 2 sia una condizione di miglior favore 'ad personam' non assorbibile; dovranno altresì risultare, oltre alle voci di cui al comma 2, i compensi per le ore straordinarie prestate e per festività nonché le trattenute per oneri previdenziali.
4. Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno. "
Quindi io consiglierei al fine di evitare inutili contenziosi tra Datore di lavoro e collaboratore/trice domestico/a di predisporre il prospetto paga così come recita l'art. del contratto evitando di fare " semplici ricevute" che possono far nascere controversie facilmente evitabili se si usa per la dovuta chiarezza un contratto di lavoro che prevede la giusta retribuzione contrattuale e prediporre il pagamento facendosi firmare come ricevuta un " prospetto " paga dove vengono evidenziate tutte le voci del contratto ed illivello di inquadramento.
Saluti a presto
Unsicolf
UnsiColf :yes2: