Riferimento: decadenza agevolazioni registro prima casa
amici buongiorno, ripropongo la domanda, nessuno che può aiutarmi?
ce provamo, boh?...è dura post 2004...puoi documentare casi di "forza maggiore"?...ma sono ante 2004, ciao!
questa è afferente l'ipotesi di alloggio in comunione...cassazione ordinanza 2109/2009, copia/incolla:
la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, promosso dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con la quale erano stati riconosciuti a una contribuente i benefici fiscali sull’acquisto della prima casa. La sentenza della Commissione Regionale riformava quella della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, la quale aveva affermato la legittimità dell’avviso di liquidazione, con il quale l’Ufficio del Registro aveva revocato alla contribuente in questione i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, ciò in quanto la contribuente, all’atto di compravendita dell’immobile da adibire a casa coniugale insieme al coniuge con il quale sussisteva la comunione dei beni, non aveva la residenza nel Comune dove era ubicato l’immobile. Il giudice di appello ha ritenuto sussistenti i requisiti per le agevolazioni fiscali, poiché il coniuge della contribuente, poi deceduto, aveva la residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile e questo era stato destinato a residenza della famiglia, con conseguente irrilevanza della mancanza del requisito della residenza in capo alla moglie. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha promosso ricorso per Cassazione, formulando il seguente quesito di diritto “dica la Corte se, in materia di agevolazioni fiscali previste dall’art. 2 del Decreto Legge n. 12/1985 per l’acquisto della “prima casa”, nel caso di acquisto del bene per atto stipulato da entrambi i coniugi, che dichiarino di trovarsi in regime di comunione legale, possa ritenersi che il requisito della residenza nel Comune ove è situato l’immobile sia soddisfatto dall’essere l’immobile destinato a residenza familiare, ancorché uno dei coniugi coacquirenti non risulti ivi residente. Ai sensi della norma in questione “gli immobili destinati ad abitazione familiare sono soggetti all’imposta di registro agevolata del due per cento e alle imposte fisse ipotecarie e catastali, a condizione che l’immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l’acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività e che nell’atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove è situato l’immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni”. La Corte , richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia, ha affermato che, in tema di imposta e di relativi benefici per l’acquisto della “prima casa”,
il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui, laddove l’immobile acquistato sia adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato in regime di comunione. In particolare si è precisato che i coniugi non sono tenuti a una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione, pertanto una interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia porta a considerare la coabitazione con il coniuge come elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari. In buona sostanza, ciò che conta non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia.