Nel Decreto Legge anticrisi n. 185 emanato il 29/11/2008, si parla anche di riduzione del ravvedimento operoso. All'art. 16 comma 5 si dice: " 5.Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole "un ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo";
b) al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo";
c) al comma 1, lettera c), le parole "un ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo".
Ancora però non ho trovato essuna circolare operativa su come comportarsi, si parlerà di tributi solo successivi o anche di tributi scadenti precedentemente?? Se per esempio una persona non ha pagato le tasse a luglio può ravvedere con questa riduzione?
Grazie e saluti a tutti!!!!:gathering:
Paola
a) al comma 1, lettera a), le parole "un ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo";
b) al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo";
c) al comma 1, lettera c), le parole "un ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo".
Ancora però non ho trovato essuna circolare operativa su come comportarsi, si parlerà di tributi solo successivi o anche di tributi scadenti precedentemente?? Se per esempio una persona non ha pagato le tasse a luglio può ravvedere con questa riduzione?
Grazie e saluti a tutti!!!!:gathering:
Paola