Salve ilechegal, il datore di lavoro non puo pretendere quello che la normativa non prevede.
Ti propongo lo stralcio della Circolare Inps nr. 48, del 19-02-1992, che ha per oggetto:
Assegno per il nucleo familiare. Corresponsione della prestazione nei casi di separazione legale o divorzio e nei casi in cui i nuclei comprendano figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori.
Il criterio interpretativo enunciato per le situazioni regolate dall'art. 211 della legge 151/1975, secondo il quale il "nucleo familiare" deve essere considerato destinatario dell'assegno e, quindi il lavoratore, il pensionato ecc., agiscono ai fini della corresponsione al nucleo della prestazione, impone un'attenta valutazione dei nuclei nei quali sono compresi figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori.
Mentre, infatti, i nuclei costituiti da entrambi i genitori naturali ed i relativi figli non presentano particolarita' rispetto ai nuclei sorti con il matrimonio - salvo quella che non puo' essere cumulato nel reddito familiare il reddito del genitore non richiedente e che
questi non va considerato tra i componenti il nucleo poiche' non riveste la qualifica di coniuge - i nuclei costituiti intorno ad un solo genitore, ancorche' i figli siano stati
riconosciuti anche dall'altro, presentano caratteristiche loro proprie da valutare ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno.
Suggerisco, recarti presso l'Inps di appartenenza, e far presente quanto qui lamentato.
Saluti domenico