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Spese pasti

marcello

Utente
Aiutatemi a fare chiarezza!

Dal 01/09/2008 le ditte che chiedono fattura ai Ristoranti deducono il 100% e detraggono l'iva totalmente. dal 01/01/2009 invece dedurranno il 75% e detrarranno interamente l'Iva.

E' corretto?

Inoltre se una ditta continua a chiedere la ricevuta fiscale anzichè la fattura puo' comunque dedurre al 100 % la ricevuta non recuperando l'Iva?
 
Riferimento: Spese pasti

Aiutatemi a fare chiarezza!

Dal 01/09/2008 le ditte che chiedono fattura ai Ristoranti deducono il 100% e detraggono l'iva totalmente. dal 01/01/2009 invece dedurranno il 75% e detrarranno interamente l'Iva.

E' corretto?

Inoltre se una ditta continua a chiedere la ricevuta fiscale anzichè la fattura puo' comunque dedurre al 100 % la ricevuta non recuperando l'Iva?

Nella sua ultima circolare l'Assosime sostiene opta per l'intera deducibilità del costo anche in presenza della rinuncia a recuperare l'IVA
 
Riferimento: Spese pasti

Imposte dirette - IRES - Norme generali sul reddito d'impresa - Inerenza - Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (circ. Assonime 21.10.2008 n. 55)
La circ. Assonime 21.10.2008 n. 55 commenta le novità ai fini IVA e delle imposte sui redditi relative alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, introdotte dall'art. 83 co. 28-bis e 28-quater del DL 25.6.2008 n. 112 (conv. dalla L. 133/2008).
Disciplina ai fini IVA
Secondo l'Assonime, la detrazione dell'IVA può essere esercitata per tutti i servizi di mensa, sia quando gli stessi sono resi dal datore di lavoro nei locali dell'impresa (mensa interna) o in locali adibiti a mensa (mensa esterna), sia
quando gli stessi sono resi attraverso, per esempio, i servizi sostitutivi (es. ticket restaurant).
A quest'ultimo riguardo, l'Associazione rileva che, prima dell'1.9.2008, i datori di lavoro non potevano detrarre l'imposta relativa alle somministrazioni di alimenti e bevande fatturate dalla società emittente i buoni pasto; la
detrazione, infatti, spettava solo a quest'ultima, nel rapporto con l'esercente l'attività di ristorazione. In merito alle spese di vitto e alloggio sostenute dal dipendente in trasferta, l'Associazione è dell'avviso che l'impresa non possa
detrarre l'imposta ove la fattura sia intestata al dipendente, anche se quest'ultimo ne abbia anticipato la spesa.
La detrazione presuppone, infatti, l'intestazione del documento all'impresa, in qualità di committente del servizio, mentre l'indicazione in fattura del dipendente che abbia fruito della prestazione, ancorché richiesta dalla circ.
Agenzia delle Entrate n. 53/2008, non è condizione vincolante per l'esercizio della detrazione, essendo utile solo a provare l'inerenza della spesa.
Deducibilità dalla base imponibile delle imposte sui redditi per il 75%
La circ. Assonime 21.10.2008 n. 55 (§ 2.3) sostiene che deve considerarsi deducibile dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo l'IVA indetraibile che rimane a carico per difetto di fatturazione dei servizi in parola. Il caso ricorre,
ad esempio, nelle ipotesi in cui, stante il modesto ammontare della spesa, risulta più conveniente non esercitare la detrazione al fine di risparmiare i relativi oneri amministrativi. L'orientamento dell'Associazione si fonda su quanto affermato dall'Amministrazione finanziaria nella R.M. 6.9.80 n. 517/E, secondo cui il requisito dell'inerenza deve essere riconosciuto per il solo fatto che un certo costo od onere si pone in una scelta di convenienza per
l'imprenditore, ovverosia quando il fine perseguito è pur sempre quello di pervenire al maggior risultato economico.
Tuttavia, l'Associazione afferma anche che la condizione generale di deducibilità dei costi è rappresentata dall'inerenza degli stessi all'esercizio dell'attività; occorre, in altri termini, poter dimostrare che detti costi, come
previsto dall'art. 109 co. 5 del TUIR, si riferiscano ad attività e beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Sotto tale profilo, si potrebbe, quindi, dubitare di questa caratteristica perché, nella
specie, l'indetraibilità dell'IVA potrebbe essere evitata richiedendo una documentazione conforme a quella stabilita dalla norma.
 
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