News Pubblicata il 04/01/2024

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Adempimento collaborativo: le novità 2024

di Redazione Fisco e Tasse

Adempimento collaborativo: cosa contiene il Decreto di attuazione della Riforma Fiscale pubblicato in GU n 2 del 3 gennaio



Pubblicato in GU n 2 del 3 gennaio il Decreto legislativo n 221 del 30.12.2023 con Disposizioni in materia di adempimento collaborativo.

Il decreto è composto di 3 articoli e all'art. 1 contiene le norme sul potenziamento del regime in oggetto.

Adempimento collaborativo: che cos'è e le novità della Riforma Fiscale

Il Dlgs con Disposizioni in materia di adempimento collaborativo è pubblicato ai sensi dell’articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Ricordiamo brevemente che l'adempimento collaborativo è stato istituito con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23”, in proposito leggi anche: Adempimento collaborativo: come cambia il rapporto fisco-impresa.

L'adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.

Tutto ciò è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. 

E’ un istituto che prevede l’adesione volontaria del contribuente qualora sia in possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi come di seguito esposti. 

Ti consigliamo anche: Adempimento collaborativo: esteso fino al 2024.

Riforma fiscale: novità per l'Adempimento collaborativo

Evidenziammo che, ai sensi dell'art 1 del Dlgs n 221/2023, tra le altre modifiche, all'art 7 del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128 dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 

1-bis. Il regime è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o  di ricavi:

1-ter. I requisiti dimensionali di  cui  al  comma  1-bis  sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento,  il  valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti  principi  contabili, nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e  il volume di affari indicato nella dichiarazione

ai  fini  dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori. 

Ciò premesso, si evidenzia in sintesi che, il Dlgs n 221/2023 ha come scopo quello di potenziare il regime di cui si tratta attraverso una serie di novità, 

Si evidenzia che in considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, rispetto al testo approvato in esame preliminare, sono state apportate modifiche attinenti, tra l’altro, al regolamento relativo ai compiti, agli adempimenti e ai requisiti richiesti agli avvocati e ai dottori commercialisti abilitati al rilascio della certificazione del tax control framework (TCF), prevedendo che ai suddetti professionisti, ai fini del rilascio della certificazione, è consentito di avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza. 

Resta fermo in ogni caso che il professionista indipendente abilitato al rilascio, anche in ordine alla conformità ai principi contabili, è esclusivamente quello iscritto all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Inoltre, è stata riformulata la disposizione relativa alla “certificazione tributaria”, prevista dall’articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti che aderiscono all’adempimento collaborativo, prevedendo che la stessa attesti la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché l’esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Tra gli scopi che si intende perseguire con la riforma di cui si tratta vi sono:

Inoltre, il testo interviene in materia sanzionatoria prevedendo che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da parte di imprese che non posseggano i requisiti per aderire al regime dell’adempimento collaborativo comporti, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e, eventualmente, la non punibilità del reato di dichiarazione infedele.

Fonte: Fisco e Tasse



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