News Pubblicata il 11/08/2023

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Turismo: codice tributo credito trattamento integrativo lavoro notturno

di Redazione Fisco e Tasse

Risoluzione n.51 del 9 agosto 2023 Agenzia entrate: codice tributo credito maturato per effetto del trattamento integrativo per i lavoratori del turismo e stabilimenti termali



La risoluzione n.51 del 9 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate interviene per consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione il credito in oggetto ed istituisce il seguente codice tributo:

Si ricorda che il decreto legge 48/2023 c.d decreto Lavoro, all’articolo 39-bis comma 1, ha stabilito il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuato nei giorni festivi

Da sottolineare che il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito.

Le disposizioni previste, si applicano a favore dei dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo di imposta 2022, a 40 mila euro.

Il dipendente deve presentare istanza e l’agevolazione è riconosciuta dal sostituto di imposta che recupera successivamente il credito maturato conseguente al contributo erogato al lavoratore. 

Infatti al comma 4 dell’art.39-bis si fa presente che “Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Come compilare il modello F24

Il codice tributo 1702 è esposto:

Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo speciale, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Altre informazioni codice tributo integrazione turismo

Si fa presente che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, per non incorrere nel rifiuto dell’operazione di versamento.

Inoltre, l’utilizzo in compensazione non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.



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