News Pubblicata il 25/07/2023

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Permessi 104 anche al professionista disabile parasubordinato

di Redazione Fisco e Tasse

Innovativa sentenza del tribunale di Torino: il diritto ai benefici per i disabili si estende ai lavoratori parasubordinati ed è retroattivo rispetto ai contratti



I benefici previsti per legge ai lavoratori disabilità vanno garantiti anche ai collaboratori parasubordinati, non solo ai lavoratori dipendenti. Lo ha affermato  nella sentenza n. 637 2023 il Tribunale di Torino, che applica cosi la normativa  e giurisprudenza comunitaria per la quale:   "il divieto di discriminazione sia diretta che indiretta  si applica a  qualsiasi forma di lavoro dipendente e autonomo, a prescindere dalla forma giuridica in cui esso viene svolto». Per questo principio il datore di lavoro deve assicurare ai dipendenti con disabilità il diritto di fruire degli accomodamenti ragionevoli necessari per bilanciare la maggior fatica che il portatore di handicap affronta nella sua vita lavorativa ed extralavorativa.  Tra questi l'agevolazione prevista dalla legge 104 1992 che assicura permessi  retribuiti fino a 3 giorni al mese, fruibili anche a ore. 

Il caso concreto riguardava un lavoratore autonomo in partcolare un professionista convenzionato  con il ssn che aveva chiesto all'amministrazione committente di poter fruire  di permessi analoghi a quelli disciplinati dalla Legge 104/1992, come stabilito dalla contrattazione collettiva di settore (dal 2005 in riferimento ai lavoratori che prestano assistenza e  dal 2020 per  gli stessi portatori di  disabilità).

Al rifiuto della ASL datrice di lavoro il professionista aveva  contestato il trattamento  discriminatorio subito  a seguito di tale decisione. 

La ASL  committente  ha sostenuto che i permessi non erano dovuti per l’assenza di una previsione normativa anteriore al 2020. 

Il tribunale di Torino  anche in mancanza di  pevisione contrattuale ha  dato ragione al professionista in quanto  il mancato riconoscimento dei permessi, dal 2010 al 2020, costituisce una violazione del principio di parità di trattamento dei lavoratori , previsto dall ' art. 2 della direttiva 2000/78/CE e una forma di discriminazione indiretta tra lavoratori. 

Con una interpretazione molto ampia il  giudice del lavoro ha affermato che  l’istituto dei permessi  "nasce dalla considerazione che la persona con disabilità affronta una fatica maggiore nella sua vita lavorativa ed extra lavorativa e, dunque, necessita di maggior tempo di riposo dal lavoro rispetto alle persone prive di disabilità ".

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Fonte: Tribunale di Torino



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