News Pubblicata il 12/07/2023

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Modifiche al processo tributario da luglio 2023

di Mogorovich Dott. Sergio

Giudice monocratico se valore causa inferiore a 5000 euro. Riduzione tempi discussione dei ricorsi. Le udienze in primo grado in composizione monocratica si svolgeranno a distanza



L’estate porta modifiche al processo tributario, piccole ma importanti: i ricorsi presentati a decorrere dal giorno 1.7.2023 verranno decisi dal giudice monocratico se il valore della causa non è superiore a € 5.000 e dall'1.9.2003 le udienze in primo grado in composizione monocratica si svolgeranno esclusivamente a distanza.

La nuova riforma della giustizia tributaria ha per oggetto le controversie minori non solo per effetto della l. 31.8.2022, n. 130, ma soprattutto del d.l. 24.2.2023, n. 13, con lo scopo di ridurre i tempi della discussione dei ricorsi.

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Il giudice monocratico

Il giudice monocratico è presente soltanto per i giudizi radicati presso le corti di giustizia tributaria di primo grado non solo per le liti di importo ridotto.

Originariamente, la soglia era rappresentata dal valore della controversia non superiore a € 3.000, importo che era riferito anche alla facoltà di difendersi personalmente nonché di poter formalizzare il ricorso e gli atti successivi su supporto cartaceo e non mediante procedure telematiche.

Il D.L. 13/2023 ha modificato la disciplina:

  1. elevando il valore della controversia da € 3.000 a € 5.000;
  2. stabilendo che la nuova soglia “si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1.7.2023”.

La disposizione si applica automaticamente poiché il ricorso proposto personalmente dal contribuente se il valore della controversia non è superiore a € 3.000 ovvero dal difensore se il valore è superiore a € 3.000 ma non a € 5.000 sarà assegnato, senza alcuna perentoria richiesta, al giudice monocratico qualora la procedura di reclamo-mediazione di cui all’art. 17-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 545, non dovesse andare a buon fine.

Soltanto le controversie di valore indeterminabile sono escluse da tale procedura, (nonché dal citato art. 17-bis), per cui saranno trattate in forma collegiale.

Il valore della lite è determinato soltanto dall’importo del tributo (con esclusione, quindi, degli interessi e delle sanzioni irrogate con l’atto impugnato); se la controversia ha per oggetto soltanto le sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. 

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L'imposta virtuale

Va prestata attenzione al fatto che l’art. 4-bis del d.lgs. n. 546, al comma 2, precisa che “si tiene conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita”. Si tratta di un’innovazione normativa che si allinea ad una interpretazione di prassi.

Il concetto di “imposta virtuale” è stato introdotto con la circolare 19.3.2012, n. 9/E, secondo cui se l’avviso di accertamento “si limiti a ridurre o ad azzerare la perdita dichiarata (senza accertamento di un reddito), il valore è determinato sulla base della sola imposta “virtuale”, che si ottiene applicando le aliquote vigenti per il periodo d’imposta oggetto di accertamento all’importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata, utilizzata e/o riportabile e quella accertata”. 

Pertanto, qualora l’avviso di accertamento rettifichi la perdita e indichi anche “un’improbabile o, comunque, un’imposta dovuta, il valore è, invece, dato dall’importo risultante dalla somma dell’imposta “virtuale”, come prima calcolata, e dell’imposta commisurata al reddito accertato”. Se l’accertamento è stato emesso nei confronti di una persona fisica che ha utilizzato la perdita per ridurre altri crediti, “il valore della lite è dato dalla maggiore imposta accertata e dall‘imposta “virtuale” relativa alla eventuale perdita riportabile.

Il concetto di “imposta virtuale”, non previsto finora da alcuna norma, per effetto dell’art. 4-bis, comma 2, 2° periodo, oggi va rispettato, ma solo per le cause fino a € 5.000, mentre analoga regola non è stata introdotta al comma 2 dell’art. 12 per le controversie di valore superiore.

L’eventuale mancata considerazione dell’imposta virtuale nel valore della causa esposto nel ricorso non costituisce un fattore di inammissibilità ma soltanto l’invito fatto dalla segreteria della corte di giustizia ad integrare l’importo pagato a titolo di contributo unificato fino alla cifra corretta.

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L'obbligo della trattazione a distanza della controversia

A decorrere dall'1.9.2023 le discussioni in pubblica udienza tenute in primo grado in composizione monocratica del giudice si svolgono esclusivamente a distanza. Tuttavia, ciascuna delle parti ha la possibilità di richiedere nel ricorso o nel primo atto difensivo, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e del giudice presso la sede della corte di giustizia tributaria. Va precisato che l’udienza a distanza è obbligatoria, senza la necessità della richiesta per le istanze di sospensione dell’atto impugnato e per la sospensione in tutto o in parte dell’esecutività della sentenza impugnata, di cui, rispettivamente all’art. 47, comma 2, e all’art. 57, comma 3.

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La facoltà dell'udienza a distanza

L’art. 4, comma 4, della l. 31.8.2022, n. 130, modifica le regole procedurali sull’udienza a distanza previste dall’art. 16, comma 4, del d.l. 23.10.2018, n. 119.

Le udienze di trattazione delle controversie sia in camera di consiglio sia in pubblica udienza possono avvenire mediante collegamento audiovisivo a condizione che sia assicurata la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto.

Il luogo in cui avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza.

La partecipazione all’udienza è riservata ai contribuenti e ai loro difensori, agli enti impositori, ai soggetti della riscossione, ai giudici e al personale amministrativo.

La richiesta di udienza a distanza deve essere presentata nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza che va depositata nella segreteria “almeno 20 giorni prima della trattazione”.

L’udienza si tiene a distanza se è formulata in tutte le parti che si sono costituite nel processo. In caso contrario, si applica la disciplina dell’udienza pubblica.

Tuttavia, le istanze di sospensione dell’atto impugnato e di esecutività della sentenza (artt. 47 e 52 del d.lgs. n. 546, rispettivamente) si svolgono esclusivamente a distanza.

Per comprovate ragioni ciascuna delle parti può chiedere nel ricorso o nel primo atto difensivo e nell’appello la partecipazione congiunta all’udienza. Il giudice decide sulla richiesta dando comunicazione alle parti con l’avviso di trattazione dell’udienza.

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TAG: Riforma Giustizia Tributaria e Processo Telematico 2024