E' stato pubblicato il 10 gennaio 2024 nel sito del ministero del Lavoro, il decreto direttoriale del 13.12.2023 , di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, che conferma nella misura dell'11,50%, anche per l'anno 2023, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell'11,50%.
L'agevolazione è stata istituita dall’articolo 29 del Dl 244/1995.
Di seguito un riepilogo della disciplina e i dettagli della circolare INPS 13 2024 che ha fornito istruzioni e modello di autodichiarazione aggiornati.
La scadenza delle domande è fissata al 15 maggio 2024.
Si ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:
Non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse :
contraddistinti dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quell pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore la settimana.
Non spetta:
In presenza di contratti di solidarietà, il beneficio è fruibile solo per i lavoratori ai quali non viene applicata la riduzione d'orario.
Non è piu applicabile invece ai premi assicurativi Inail.
Si ricorda infine che il beneficio, come sempre in materia di sgravi contributivi, è applicabile solo in presenza di:
Le domande di applicazione della riduzione contributiva dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil” - disponibile all’interno del Cassetto previdenziale sul sito www.inps.it - nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione” fino a 15 maggio 2024
In caso di esito positivo sarà attribuito il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024. L’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
ATTENZIONE In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2023 a dicembre 2023.
Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro gli uffici procederanno all'attivazione nei riguardi dell’Autorità giudiziaria, e al recupero delle somme indebitamente fruite.
Per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2023 deve essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti l deve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato
Per la fruizione va utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro possono fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non sono valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.
È, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso il datore di lavoro.
Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce fino al mese di competenza aprile 2024.
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