News Pubblicata il 26/09/2022

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Somme per definizione agevolata liti in Cassazione: i codici tributo

di Redazione Fisco e Tasse

Pubblicata la risoluzione n 50 per il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata delle liti in Cassazione



In data 23 settembre le Entrate hanno provveduto a pubblicare la Risoluzione n 50 per l'istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

In particolare, si consente ai contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della controversia, alle condizioni ivi indicate. 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, è stato approvato il relativo modello di domanda (scarica qui modello e istruzioni) e sono stati definiti modalità e termini per il versamento delle somme dovute. Leggi anche Definizione agevolata liti in Cassazione: pronto il modello per richiederla

Nel provvedimento si prevede tra l’altro, che:

Ciò premesso, per consentire il versamento tramite il modello “F24” delle suddette somme, si istituiscono i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “ERARIO”  esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:


La risoluzione precisa che:

Attenzione al fatto che qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso da colui che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nel campo “codice fiscale” della sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

In tal caso, nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è riportato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “71” (soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio)

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione Agenzia delle Entrate del 23.09.2022 n. 50

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