News Pubblicata il 04/06/2021

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Export e internazionalizzazione: agevolazioni per le PMI nel Sostegni bis

di Redazione Fisco e Tasse

Il Sostegni bis prevede l'incremento delle dotazioni di alcuni fondi specifici per la internazionalizzazione delle imprese italiane. Cofinanziamento e fondo perduto per le PMI



Con l'art 11 del Decreto Sostegni bis pubblicato in GU n 123 del 25 maggio 2021 si prevedono misure a sostegno della internazionalizzazione e dell'export, in particolare vengono incrementati i due seguenti fondi:

In merito a quest’ultimo viene specificato che sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente al 26 maggio e quindi, se in possesso dei relativi requisiti, possono pertanto accedere esclusivamente ai finanziamenti a credito agevolato a valere sul fondo 394/81.

ll Decreto Sostegni bis con l'art 11 reca inoltre una modifica alla lettera d) dell'art 72 del DL 18/2020 rubricato "Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà" e in particolare secondo la nuova disciplina esso diventa il seguente:

concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al dieci per cento (prima era il 50%) dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse disponibili nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni.

Fonte: Fisco e Tasse



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